DMZ AGGIORNA N.223 DEL 09 DICEMBRE 2021
LAVORATORI AUTONOMI
(ARTIGIANI - COMMERCIANTI – COLTIVATORI DIRETI – GESTIONE SEPATATA)
ESONERO CONTRIBUTIVO INPS
NUOVI CHIARIMENTI DA PARTE DELL’ENTE
L'INPS ha fornito nuovi chiarimenti in merito all'esonero parziale dei contributi previdenziali spettante ai lavoratori autonomi.
Ai fini della concessione dell'esonero dal pagamento dei contributi, la regolarità contributiva è verificata d'ufficio dagli enti concedenti a fare data dal 1° novembre 2021.
A tal fine, la regolarità contributiva è assicurata anche dai versamenti effettuati entro il 31 ottobre 2021. Resta in ogni caso fermo il recupero, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, degli importi fruiti a titolo di esonero, se non spettante.
In attesa che siano effettuate le verifiche previste dalla normativa di riferimento, compreso il controllo della regolarità contributiva, .gli importi sono riconosciuti solo a titolo provvisorio.
In caso di accoglimento dell'istanza, la contribuzione eventualmente dovuta che eccede l'importo dell'esonero concesso, deve essere versata entro il 29 dicembre 2021.
In caso di comunicazione di reiezione, l'importo della contribuzione relativa all'annualità 2021 che risulti scaduta alla data della verifica di regolarità contributiva, ove non versata, sarà richiesta con l'invito a regolarizzare.
Con riferimento alle posizioni dei lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali autonome degli Artigiani e Commercianti e alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, dei coloni e dei mezzadri, l'INPS precisa che l'esonero ha ad oggetto solo la contribuzione 2021 con scadenza ordinaria di versamento entro la medesima annualità.
Restano esclusi in ogni caso gli importi, pur compresi nella tariffazione 2021, di competenza di annualità pregresse. Tali importi, in assenza di regolare versamento, saranno richiesti con l'invito a regolarizzare nella fase di attivazione della verifica di regolarità contributiva.
Lo Studio resta a completa disposizione
