DMZ RICORDA  N. 162 DEL 3 SETTEMBRE 2024

La normativa in vigore definisce lavoro supplementare quello prestato dal dipendente a tempo parziale in misura ulteriore rispetto all’orario di lavoro contrattualmente definito, ma entro l’orario ordinario full time (40 ore settimanali o la misura inferiore stabilita dai contratti collettivi ai fini contrattuali).
I contratti collettivi di lavoro oltre a stabilire una durata minore, possono prevedere la possibilità di commisurare l'orario normale di lavoro alla durata media delle prestazioni lavorative svolte in un arco temporale della durata di 4, 6 mesi oppure 12 mesi, ma in ogni caso non superiore all'anno.

Forfettizzazione lavoro straordinario È possibile prevedere, tramite un accordo sottoscritto tra le parti, la forfettizzazione del lavoro supplementare, il riconoscimento al lavoratore di una quota di retribuzione forfettaria con l’erogazione di una indennità sostitutiva delle retribuzioni relative al lavoro supplementare, previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva.



N.B. Il compenso erogato a titolo di forfetizzazione lavoro supplementare, se accordato al lavoratore per lungo tempo e non correlato all’entità presumibile della prestazione supplementare resa, vale come un superminimo non riducibile unilateralmente a discrezione del datore di lavoro.


Con accordo scritto con il lavoratore possono essere chieste variazioni della collocazione temporale della prestazione o variazioni in aumento della stessa entro il limite del 25% della normale prestazione annua part  time.


Variazione dell’orario di lavoro - Le variazioni devono essere chieste con un preavviso di 2 giorni. Tali limiti possono essere derogati dal contratto collettivo o di secondo livello, oppure al verificarsi di:

  1. eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
  2. cause di forza maggiore;
  3. necessità di prevenire un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione;
  4. eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate alla attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili.

Maggiorazione retributiva In caso di prolungamento dell'orario part time, al prestatore di lavoro deve essere erogata, per le ore supplementari, una retribuzione oraria maggiorata rispetto a quella dovuta per il lavoro ordinario.

I contratti collettivi possono in ogni caso consentire la fruizione, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, di appositi riposi compensativi.

Tuttavia, eventuali ore di lavoro svolte in aggiunta rispetto alla misura forfettizzata devono essere retribuite con le dovute maggiorazioni.

La forfettizzazione del lavoro supplementare può avvenire, ad esempio, con riferimento al numero medio di ore di straordinario prestato da ciascun lavoratore nel mese o nell’anno precedente.
Il lavoratore che rifiuti ingiustificatamente di prestare il lavoro supplementare legittimamente richiestogli dal datore di lavoro, pone in essere un inadempimento contrattuale e diventa, quindi, passibile di sanzione disciplinare.

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