LE NOVITA’ SUL CONGEDO PARENTALE
L’Inps, attraverso una recente circolare, ha fornito i primi chiarimenti sulle novità apportate dalla legge al congedo parentale, la c.d. ‘maternità facoltativa’, per i lavoratori dipendenti del settore privato.
Elenchiamo gli elementi principali che regolano l’utilizzo da parte della generalità dei genitori del congedo parentale, tenendo conto delle novità legislative recentemente entrate in vigore.
- Entrambi i genitori possono fruire del congedo parentale per ogni figlio di età fino ai 12 anni;
- la madre può fruire al massimo di 6 mesi di congedo, terminato il periodo di congedo di maternità (c.d. ‘maternità obbligatoria’);
- il padre può beneficiare al massimo di 7 mesi di congedo, a partire dalla nascita del figlio;
- il periodo totale di congedo a disposizione è di 11 mesi se viene goduto da entrambi i genitori. Ad esempio:
- la madre fruisce di 6 mesi e il padre di 5 mesi di congedo;
oppure
- la madre fruisce di 4 mesi e il padre di 7 mesi di congedo;
- durante il congedo parentale, chi ne beneficia ha diritto a percepire un'indennità a carico dell'INPS, anticipata in busta paga dal datore di lavoro che la recupera tramite conguaglio con l’Istituto;
- l’indennità dell’INPS spetta a ciascun genitore per 3 mesi, quindi per un totale di 6 mesi complessivi fra entrambi i genitori;
- l’indennità può essere riconosciuta per ulteriori 3 mesi ad uno dei due genitori e in alternativa fra loro.
Lo Studio resta a completa disposizione.
