DMZ RICORDA N. 235 DEL 23 DICEMBRE 2022
Proseguiamo l’approfondimento iniziato nel DMZ Aggiorna di ieri, relativo alle agevolazioni sui beni materiali strumentali acquisiti in leasing.
Nelle ipotesi di locazione finanziaria, Il parametro di commisurazione del credito d’imposta spettante al locatario è rappresentato dal “costo per l’acquisto del bene” sostenuto dal locatore.
Ai fini della determinazione del momento di effettuazione dell’investimento, per le acquisizioni di beni con contratti di leasing, rileva la consegna del bene al locatario (o l’esito positivo del collaudo) e non il momento del riscatto. In altri termini, l’acquisizione in proprietà del bene a seguito di riscatto non configura per il contribuente un’autonoma ipotesi d’investimento agevolabile.
Dal momento di effettuazione degli investimenti deve, in ogni caso, distinguersi il momento dal quale è possibile fruire del beneficio.
Il credito di imposta per beni NON 4.0 può essere utilizzato in compensazione (in tre quote annuali di pari importo) dall’anno di entrata in funzione del bene mentre per i beni 4.0, l’utilizzo in compensazione è effettuato dall’anno di interconnessione del bene al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, con la stessa ripartizione in quote annuali.
Il mancato esercizio del diritto di riscatto così come la cessione del contratto di leasing durante il “periodo di sorveglianza” costituiscono causa di rideterminazione dell’incentivo, in quanto, in virtù dell’ormai consolidato principio di tendenziale equivalenza tra l’acquisto del bene in proprio e l’acquisizione dello stesso tramite un contratto di leasing, tali ipotesi sono da assimilare alle fattispecie di cessione a titolo oneroso e di delocalizzazione dei beni agevolati acquisiti in proprietà, anche se appartenenti allo stesso soggetto.
In tali circostanze, nel periodo di sorveglianza che dura fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione ovvero a quello di avvenuta interconnessione, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto (c.d. recapture).
Sugli investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 o non con la formula del leasing finanziario, le PMI possono richiedere anche il contributo previsto dalla Legge Sabatini.
Gli investimenti devono essere avviati successivamente alla data di trasmissione della domanda di accesso alle agevolazioni.
Per avvio degli investimenti s’intende, a seconda di quale condizione si verifichi prima, la data di inizio dei lavori di costruzione relativi agli investimenti oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibili gli investimenti.
L’investimento dovrà essere completato, considerando la data dell’ultimo verbale di consegna dei beni, entro 12 mesi dalla concessione del leasing.
Lo Studio resta a completa disposizione
