DMZ AGGIORNA N. 114 DEL 16 GIUGNO 2023

Nel DMZ aggiorna di oggi proseguiamo il tema del congedo straordinario  iniziato nei giorni scorsi.

 

Beneficiari congedo straordinario:

 

Hanno titolo a fruire del beneficio in argomento i lavoratori dipendenti che siano:

  • Genitori, naturali o adottivi e affidatari di soggetti portatori di handicap per i quali è stata accertata la situazione di gravità e che abbiano titolo a fruire dei benefici nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni:
  • il figlio non sia coniugato o non conviva con il coniuge;
  • il coniuge del figlio non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo;
  • il coniuge del figlio abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo straordinario.
  • In caso di figli minorenni la fruizione del congedo spetta anche in assenza di convivenza. In caso di figli maggiorenni il congedo spetta anche in assenza di convivenza ma a condizione che l'assistenza sia prestata con continuità ed esclusività. Il congedo spetta in via alternativa alla madre o al padre o in caso di affidamento a uno degli affidatari.
  • Fratelli o sorelle del soggetto portatore di handicap grave in caso di scomparsa di entrambi i genitori di quest'ultimo o di totale inabilità.
  • Fratello portatore di handicap grave non sia coniugato o non conviva col coniuge, oppure laddove sia coniugato e convivente, ricorra una delle seguenti situazioni:
  • il coniuge non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo;
  • il coniuge abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo straordinario.
  • Coniuge convivente del soggetto portatore di handicap grave.
  • Figli conviventi del soggetto portatore di handicap grave, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona. Per stabilire la convivenza si deve far riferimento al concetto di residenza.
  • Da precisare che la convivenza con il familiare disabile in situazione di gravità deve essere instaurata entro l'inizio del periodo di congedo richiesto e deve essere conservata per tutta la durata dello stesso.
  • Come detto, l'indennità è riconosciuta ai soli lavoratori dipendenti. Pertanto, non possono richiedere il congedo straordinario:
  • i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari;
  • i lavoratori a domicilio;
  • i lavoratori agricoli giornalieri;
  • i lavoratori autonomi;
  • i lavoratori parasubordinati;

Nel DMZ Aggiorna di lunedì si indicherà la misura del congedo straordinario, le ferie e il rientro.


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