DMZ AGGIORNA N. 28 DEL 09 FEBBRAIO 2023

Mercoledì, 1° febbraio scorso è stato confermato che la definizione agevolata degli avvisi bonari emessi all’ esito al controllo automatizzato delle dichiarazioni, è ammessa  anche per le liquidazioni periodiche Iva (cosiddette LiPe).

Come indicato nella circolare dell’Agenzia delle EntrateE 1/E/2023, la definizione agevolata, con pagamento delle sanzioni ridotte al 3%, risulta possibile per tutte le rateizzazioni regolarmente intraprese in data anteriore al 1° gennaio 2023 e per le quali, alla medesima data, non si è verificata alcuna causa di decadenza; non si rende invece necessario intervenire con un’apposita norma di legge al fine di ricomprendere espressamente  nell’ambito applicativo della definizione agevolata anche le somme dovute a seguito del controllo delle LiPe.

I dubbi, in realtà, erano connessi alla formulazione dell’articolo della legge che ha usato il termine “dichiarazioni” mentre  le liquidazioni periodiche Iva non sono dichiarazioni, ma comunicazioni, ragion per cui non era pacifica la possibilità di applicare la disposizione in esame.

Con il chiarimento giunto dal Ministro dell’economia e delle finanze, quindi, risulta oggi pacificamente ammessa la possibilità di beneficiare della riduzione delle sanzioni a fronte di rateazioni regolarmente intraprese in anni precedenti (a prescindere dal periodo d’imposta).

Le somme, così come rideterminate a seguito della riduzione delle sanzioni, dovranno essere quindi versate secondo le modalità e i termini originariamente previsti; vale tra l’altro la pena ricordare che, come recentemente chiarito nel corso degli incontri con la stampa specializzata, trovano comunque applicazione le disposizioni in materia di lieve inadempimento.

Questo significa che i contribuenti potranno continuare a beneficiare della riduzione delle sanzioni anche nel caso di:

  • lieve tardività nel versamentodelle somme dovute o della prima rata, non superiore a 7 giorni;
  • lieve carenza nel versamento delle somme dovute o di una rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro;
  • tardivo versamento di una rata diversa dalla primaentro il termine di versamento della rata successiva.

Lo Studio resta a completa disposizione.

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