BBM AGGIORNA N. 137 DEL 21 LUGLIO 2026
Nel BBM Aggiorna di OGGI SI prosegue la trattazione del tema iniziato ieri.
Unificazione delle fasce di reperibilità
La novità più significativa degli ultimi anni riguarda l'eliminazione della differenza tra lavoratori pubblici e privati. A seguito dei pronunciamenti giurisprudenziali e del successivo recepimento da parte dell'INPS, oggi le fasce di reperibilità sono identiche per tutti i lavoratori dipendenti.
L'obbligo di reperibilità opera la mattina dalle ore 10:00 alle 12:00 e il pomeriggio dalle 17:00 alle 19:00.
Le fasce si applicano tutti i giorni della settimana, compresi sabato, domenica e festività.
Il medico fiscale può quindi effettuare il controllo anche nei giorni normalmente non lavorativi.
L'unificazione delle fasce ha posto fine ad una disparità che per anni aveva caratterizzato il sistema dei controlli tra pubblico impiego e settore privato.
Quando può essere disposta la visita fiscale
Uno degli aspetti spesso sottovalutati riguarda il momento in cui può essere effettuato il controllo.
Non esiste alcun periodo minimo di assenza necessario per attivare la visita fiscale.
Il controllo può essere disposto già dal primo giorno di malattia e ripetuto più volte durante il periodo di prognosi. La richiesta può provenire:
- direttamente dall'INPS nell'ambito dei controlli programmati;
- dal datore di lavoro;
- dalle pubbliche amministrazioni per il personale dipendente.
La visita può essere effettuata anche più volte durante la stessa malattia e non esistono limiti numerici prefissati. L'INPS mette a disposizione dei lavoratori un apposito servizio telematico che consente di consultare le informazioni relative ai certificati di malattia e alle eventuali visite mediche di controllo disposte durante il periodo di assenza.
A tal fine il lavoratore può utilizzare il servizio "Consultazione certificati di malattia" disponibile all'interno dell'area personale MyINPS. Attraverso tale funzionalità è possibile visualizzare i certificati telematici trasmessi dal medico curante;
- le date di rilascio e di eventuale proroga;
- i periodi di prognosi riconosciuti;
- gli indirizzi di reperibilità comunicati;
- gli esiti delle visite mediche di controllo effettuate dall'INPS.
In caso di visita fiscale domiciliare, il lavoratore può verificare l'esito dell'accertamento e l'eventuale convocazione presso gli ambulatori medico-legali dell'Istituto. La consultazione tempestiva delle comunicazioni risulta particolarmente importante, poiché consente di verificare eventuali contestazioni relative all'assenza alla visita fiscale e di predisporre la documentazione necessaria per giustificare la mancata reperibilità.
Anche i datori di lavoro, mediante gli specifici servizi telematici INPS riservati ai sostituti d'imposta e agli intermediari abilitati, possono consultare gli esiti delle visite richieste e monitorare le assenze per malattia dei propri dipendenti nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
Nel BBM Aggiorna di domani proseguiremo la trattazione del tema iniziato ieri giorno fa.
Lo Studio resta a completa disposizione.
