BBM AGGIORNA N. 138 DEL 22 LUGLIO 2026

Nel BBM Aggiorna di oggi si prosegue la trattazione del tema iniziato qualche giorno fa.

Gli obblighi del lavoratore

La certificazione medica non esaurisce gli obblighi del dipendente. Il lavoratore deve infatti:

  • comunicare tempestivamente l'assenza al datore di lavoro secondo le modalità previste dal contratto collettivo;
  • verificare la corretta trasmissione del certificato telematico;
  • rendersi reperibile all'indirizzo indicato nel certificato;
  • comunicare eventuali variazioni del domicilio di reperibilità;
  • collaborare alle attività di controllo.

Un errore particolarmente frequente riguarda proprio l'indicazione dell'indirizzo presso il quale il lavoratore trascorrerà il periodo di malattia. Qualora il domicilio effettivo sia diverso dalla residenza abituale, occorre indicarlo correttamente e comunicarne eventuali variazioni.

Assenza alla visita fiscale: quando è giustificata

L'assenza al controllo non determina automaticamente una sanzione. La giurisprudenza e la prassi amministrativa riconoscono infatti diverse ipotesi di giustificato motivo.

Rientrano generalmente tra le cause giustificative:

  • visite specialistiche;
  • esami diagnostici;
  • prestazioni sanitarie urgenti;
  • terapie non differibili;
  • comprovate situazioni di forza maggiore.

È tuttavia fondamentale che il lavoratore sia in grado di documentare adeguatamente la ragione dell'assenza.

Un appuntamento medico durante le fasce di reperibilità non costituisce di per sé una violazione, purché possa essere dimostrato mediante idonea documentazione sanitaria.

 

Casi di esonero dall'obbligo di reperibilità

Accanto alle giustificazioni relative alla singola assenza, esistono ipotesi nelle quali il lavoratore è completamente esonerato dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità.

Tra i principali casi di esclusione rientrano:

  • patologie gravi connesse a terapie salvavita;
  • malattie derivanti da causa di servizio riconosciuta;
  • invalidità riconosciuta in misura pari o superiore al 67%;
  • infortuni sul lavoro e malattie professionali nei casi previsti dalla normativa.

Si tratta di situazioni nelle quali il legislatore ha ritenuto prevalente l'esigenza di tutela sanitaria rispetto alle esigenze di controllo.

Nel BBM Aggiorna di domani proseguiremo la trattazione del tema iniziato ieri giorno fa.

Lo Studio resta a completa disposizione.

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