DMZ AGGIORNA N. 180 DEL 05 OTTOBRE 2022
La legge di Bilancio 2022 ha introdotto, come modalità sperimentale per il solo anno 2022, un esonero pari al 50% della contribuzione previdenziale, a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, della durata di un anno, decorrente dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità.
L'agevolazione lascia ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche ed è riconosciuta esclusivamente sulla quota dei contributi a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato sia per i rapporti instaurati, sia per quelli da instaurare.
I beneficiari del contributo sperimentale, da parte dell'Inps sono tutte le lavoratrici madri, dipendenti di datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ivi compresi quelli appartenenti al settore agricolo, sia a tempo determinato, sia a quello indeterminato, anche in regime di part-time, che rientrino nel posto di lavoro dopo avere fruito del congedo di maternità.
Vengono ricompresi anche i rapporti di apprendistato, intermittenti, i rapporti di lavoro domestico e le lavoratrici assunte a scopo di somministrazione.
Ai fini del legittimo riconoscimento del contributo sperimentale, è necessario che la lavoratrice abbia fruito del congedo obbligatorio di maternità.
L'Inps chiarisce che, seppure l'intervento normativo faccia riferimento al solo rientro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità, per un periodo massimo di un anno, il contributo sperimentale potrà trovare applicazione anche nel caso in cui la lavoratrice fruisca dell'astensione facoltativa al termine del periodo di congedo obbligatorio.
Nel DMZ Aggiorna di domani analizzeremo nel dettaglio il beneficio in questione.