DMZ AGGIORNA N. 181 DEL 06 OTTOBRE 2022
Dopo aver inquadrato, nel DMZ Aggiorna di ieri, i beneficiari della nuova norma agevolativa, oggi tratteremo la misura e le condizioni per poter fruire dell’agevolazione stessa.
Come già anticipato, l’agevolazione consiste in un esonero contributivo.
L'esonero è pari al 50% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice con una durata massima di dodici mensilità, che decorrono dal mese di competenza in cui si è verificato il rientro della lavoratrice nel posto di lavoro, al termine della fruizione del congedo (obbligatorio o parentale) di maternità, a condizione, come detto, che il rientro avvenga entro il 31 dicembre 2022.
La misura non assume quindi la natura di incentivo all'assunzione e, conseguentemente, non è soggetta all'applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione stabiliti e non è neppure soggetto al possesso della regolarità contributiva (DURC).
Trovando poi applicazione esclusivamente con riferimento alla quota di contribuzione a carico della lavoratrice madre, la misura non rientra nella nozione di aiuto di Stato, trattandosi di un'agevolazione fruita da persone fisiche non riconducibili alla definizione comunitaria di impresa e, pertanto, non incide sulla concorrenza, il che significa che la norma in esame non è soggetta all'autorizzazione della Commissione europea e alla registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.
L'esonero, anche se opera sulla quota a carico della lavoratrice madre, è cumulabile con gli eventuali altri esoneri contributivi previsti dalla legislazione vigente, relativi alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro.
Per quanto riguarda invece le agevolazioni previste per i lavoratori, l'agevolazione in trattazione, risulta ulteriormente cumulabile con l'esonero di 0,8%
Ai fini dell'applicazione operativa saranno i datori di lavoro a dover inoltrare all'INPS, tramite la funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale” alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi”, campo “Esonero”, un'istanza per l'attribuzione del codice di autorizzazione “0U”, che assume il nuovo significato di “Esonero contributivo articolo unico …. ”.
La richiesta di attribuzione del suddetto codice di autorizzazione “0U” deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l'esonero medesimo.