BBM AGGIORNA N. 88 DELL’11 MAGGIO 2026
L’Inps ha fornito indicazioni in merito alle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2026 in materia di anticipazione NASpI che ha previsto l’erogazione dell’incentivo all’autoimprenditorialità, quale liquidazione della NASpI in forma anticipata, in due rate, rispettivamente pari al 70 e al 30% del totale spettante. A tal proposito, l’Istituto ha precisato che le nuove modalità di pagamento si applicano alle domande di prestazione presentate a far data dal 1° gennaio 2026.
Quadro normativo
La norma consente di richiedere la liquidazione anticipata della NASpI, al fine di avviare un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.
A riguardo è stato previsto che l’erogazione anticipata della NASpI, anziché in un'unica soluzione, avvenga in due rate:
- la prima, pari al 70% dell’intero importo dovuto, erogata in fase di liquidazione della domanda di anticipazione della NASpI;
- la seconda, pari al residuo 30%, corrisposta al termine del periodo teorico di durata della NASpI e comunque non oltre il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione della NASpI, previa verifica dell’assenza di intervenuta rioccupazione con rapporto di lavoro subordinato, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale e per la quale ha richiesto la prestazione, e dell’assenza di titolarità di pensione diretta ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità.
Interazioni con pensione e invalidità
Sulla base delle novità normative sopra descritte, l’Inps chiarisce anzitutto che se il beneficiario dell’anticipazione, al quale sia già stato erogato il 70% dell’importo spettante, diventi titolare di pensione diretta, la seconda rata del 30% non gli verrà corrisposta.
Laddove, invece, presenti domanda di assegno ordinario di invalidità, lo stesso dovrà optare per una delle due prestazioni.
Se opta per l’assegno ordinario di invalidità dovrà rinunciare alla seconda rata dell’anticipazione della NASpI.
Contrariamente, nel caso in cui il soggetto opti per la prestazione di anticipazione della NASpI, otterrà il residuo 30% dell’intero importo dovuto ma l’assegno ordinario di invalidità verrà sospeso per tutto il periodo teorico di spettanza dell’indennità NASpI.
Rioccupazione con lavoro subordinato
Una ulteriore precisazione è stata fornita in merito alle conseguenze di un eventuale rioccupazione del soggetto a cui sia stata già corrisposta la prima trance del 70%. A riguardo l’Inps ha chiarito che se il beneficiario dell’anticipazione della NASpI si rioccupi con un rapporto di lavoro subordinato entro la fine del periodo di durata della NASpI o, se antecedente, entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione della NASpI, allo stesso non viene erogata la seconda rata pari al residuo 30% dell’intero importo dovuto.
In tal caso, resta immutata la disciplina generale prevista secondo cui il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI è tenuto a restituire per intero l’anticipazione della NASpI ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale ha sottoscritto una quota di capitale sociale.
Nell’ipotesi di rioccupazione come sopra descritta, pertanto, non solo non viene erogato il residuo 30% dell’intero importo dovuto, ma il beneficiario dell’anticipazione della NASpI è anche tenuto alla restituzione della prima rata già riscossa, pari al 70%.
Lo Studio resta a completa disposizione.
