DMZ AGGIORNA  N. 16 DEL 24 GENNAIO 2023

Imposta sostitutiva sulle riserve di utili esteri

I contribuenti che, nell’ambito di attività di impresa, detengono partecipazioni in società ed enti esteri possono affrancare o rimpatriare, attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva (al 9% o al 30%), gli utili e le riserve di utili non distribuiti, come risultanti dal bilancio chiuso nell’esercizio 2021 (antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022).
A seguito dell’opzione, gli utili sono integralmente esclusi dalla formazione del reddito del soggetto partecipante residente o localizzato nel territorio dello Stato.

 

Tassazione delle plusvalenze realizzate da soggetti esteri

 

Sono assoggettate a imposta in Italia le plusvalenze realizzate dai soggetti non residenti mediante la cessione, a titolo oneroso, di partecipazioni non negoziate  in mercati regolamentati in società ed enti non residenti, a condizione che il valore di tali partecipazioni per più del 50% derivi da beni immobili situati in Italia.

 

Presidio preventivo connesso all’attribuzione e all’operatività delle partite Iva

 

L’Agenzia delle entrate effettua specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite Iva, all’esito delle quali l’ufficio dell’Agenzia delle entrate invita il contribuente a comparire di persona:
–  per esibire la documentazione richiesta (se obbligatoria)

–  per consentire la verifica dell’effettivo esercizio dell’attività

–  per dimostrare, sulla base di documentazione idonea, l’assenza dei profili di rischio individuati.

In caso di mancata comparizione o di documentazione comunque ritenuta insufficiente l’ufficio emana il provvedimento di cessazione della partita Iva irrogando contestualmente una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 3.000.

La partita Iva può essere successivamente richiesta dal medesimo soggetto, (come imprenditore individuale o anche come rappresentante legale di società costituite dopo la cessazione della partita Iva) solo previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore a 50.000 euro. In caso di eventuali violazioni fiscali commesse prima dell’emanazione del provvedimento di cessazione, l’importo della fideiussione deve essere pari alle somme, se superiori a 50.000 euro, dovute a seguito di dette violazioni fiscali, sempreché non sia intervenuto il versamento delle stesse.

 

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