DMZ AGGIORNA N. 10 DEL 16 GENNAIO 2023
Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento
Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, per gli accertamenti con adesione relativi a PVC consegnati entro la data del 31 marzo 2023, nonché relativi ad avvisi di accertamento e ad avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio e a quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023, le sanzioni si applicano nella misura di un diciottesimo del minimo previsto dalla legge.
Gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio e quelli notificati dall’Agenzia delle entrate successivamente, entro il 31 marzo 2023, sono definibili in acquiescenza entro il termine ivi previsto, con la medesima riduzione ad un diciottesimo delle sanzioni irrogate.
Le previsioni appena richiamate si applicano anche agli atti di recupero.
È ammesso il versamento in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo.
Definizione agevolata delle controversie tributarie
Viene riconosciuta la possibilità di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2023, in cui sono parte l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle dogane, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.
Se il ricorso pendente è iscritto in primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90% del valore.
Se vi è soccombenza dell’Agenzia fiscale, le controversie pendenti possono essere definite con il pagamento del 40% del valore della controversia, in caso di soccombenza dell’Agenzia nella pronuncia di primo grado e del 15% del valore, in caso di soccombenza della medesima Agenzia nella pronuncia di secondo grado.
Conciliazione agevolata delle controversie tributarie
In alternativa alla definizione agevolata delle controversie, entro il 30 giugno 2023 risulta possibile definire, con un accordo conciliativo fuori udienza, le controversie tributarie pendenti, aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle entrate.
All’accordo conciliativo si applicano le sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge (in luogo di 40 o 50% del minimo, ordinariamente previsto secondo il grado di giudizio in cui interviene la conciliazione), gli interessi e gli eventuali accessori.
Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione
In alternativa alla definizione agevolata delle controversie tributarie è ammessa la rinuncia agevolata, entro il 30 giugno 2023, alle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate e che sono pendenti in Corte di Cassazione.
La rinuncia avviene mediante definizione transattiva con la controparte di tutte le pretese azionate in giudizio e anche in questo caso le sanzioni sono ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge.
Lo Studio resta a completa disposizione
