DMZ AGGIORNA N. 8 DEL 12 GENNAIO 2023

Riduzione dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato

 

È ridotta al 5% (in luogo del 10% prima previsto) l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato.

 

Detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande

Costituiscono reddito da lavoro dipendente le mance destinate dai clienti ai lavoratori delle strutture ricettive e delle imprese di somministrazione di cibi e bevande, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici.

In questi casi trova applicazione (salvo espressa rinuncia del lavoratore) l’imposta sostitutiva del 5%:

– entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno precedente, per le relative prestazioni di     lavoro;

– ai lavoratori con redditi da lavoro dipendente non superiore, nell’anno precedente, a 50.000 euro.

 

Norme in materia di cripto-attività

Viene introdotta una disciplina fiscale applicabile alle cripto-attività, aggiungendo innanzitutto una nuova categoria di “redditi diversi” costituita dalle plusvalenze e dagli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione  di cripto-attività, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta.

I componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività non concorrono alla formazione del reddito ai fini Ires e Irap. Resta fermo, anche per i soggetti Ires, che nel momento in cui le cripto-attività sono permutate con altri beni (incluse altre cripto-attività) o cedute in cambio di moneta avente corso legale, la differenza tra il corrispettivo incassato e il valore fiscale concorre alla formazione del reddito di periodo.

Per il calcolo delle plusvalenze e minusvalenze può essere considerato il valore di acquisto delle cripto-attività possedute alla data del 1° gennaio 2023 a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 14%.
I contribuenti che non hanno indicato nella dichiarazione dei redditi la detenzione delle cripto-attività e i redditi derivati dalle stesse, possono regolarizzare la propria posizione presentando un’apposita istanza di emersione e versando la sanzione per l’omessa indicazione nonché, nel caso in cui le cripto-attività abbiano prodotto reddito, un’imposta sostitutiva in misura pari al 3,5% del valore delle cripto-attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo.
Viene prevista l’applicazione dell’imposta di bollo ai rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività nella misura del 2 per mille annui del relativo valore.

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