DMZ AGGIORNA N. 9 DEL 13 GENNAIO 2023

Definizione agevolata degli avvisi bonari e delle rateazioni in corso

 

È riconosciuta la possibilità di definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato (cd. avvisi bonari), relative ai periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021, per le quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio, ovvero i cui avvisi siano stati recapitati successivamente a tale data.

Tali importi possono essere definiti con il pagamento:

– delle imposte e dei contributi previdenziali;

– degli interessi e delle somme aggiuntive;

– delle sanzioni nella misura ridotta del 3% (in luogo del 30% ridotto a un terzo).

Il pagamento delle somme da versare potrà sempre essere rateizzato in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo (anche se l’importo dell’avviso bonario risulta essere inferiore a 5.000 euro).

È prevista poi la definizione agevolata delle somme derivanti da controlli automatizzati le cui rateazioni sono in corso all’entrata in vigore della Legge di bilancio, che possono essere definite col pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Anche in tal caso le sanzioni sono dovute nella misura del 3%.

 

Regolarizzazione irregolarità formali

 

Viene riconosciuta la possibilità di sanare le irregolarità formali, che non rilevano sulla determinazione delle imposte sui redditi, Iva e Irap, se commesse fino al 31 ottobre 2022, mediante la loro rimozione e il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferivano le violazioni, eseguito in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024.

 

Ravvedimento con sanzioni “ridotte”

 

In deroga alla disciplina ordinaria del ravvedimento operoso, le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 e quelle precedenti possono essere regolarizzate mediante la rimozione dell’irregolarità e il pagamento dell’imposta, degli interessi e delle sanzioni, queste ultime ridotte a un diciottesimo del minimo edittale irrogabile.

La procedura non è ammessa se le violazioni sono già state contestate.

Il versamento può avvenire in un’unica soluzione o in otto rate; la regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 31 marzo 2023 e non può essere esperita dai contribuenti per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato

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