DMZ AGGIORNA N. 31 DEL 14 FEBBRAIO 2023
Oggi continuiamo l’esame della nuova Flat Tax incrementale iniziato nel DMZ Aggiorna di ieri, soffermando l’attenzione sulle modalità di “determinazione della base imponibile”, indicate ieri.
Nonostante un recente chiarimento dell’Agenzia delle Entrate, finalizzato ad:
- individuare correttamente l’importo sul quale calcolare l’“abbattimento” del 5% (rappresentato, appunto, dal reddito più alto dell’ultimo triennio),
nulla è stato ancora detto con riferimento a tutti quei casi in cui la base imponibile risulta superiore a 40.000 euro (e dovrebbe essere pertanto ricondotta al suddetto limite).
- Secondo un primoorientamento, una volta ricondotta la base imponibile alla soglia massima dei 40.000 euro, si dovrebbe procedere all’“abbattimento” del 5%;
- secondoun altro, invece, il 5% dovrebbe essere applicato sull’intero incremento reddituale, per poi ricondurre gli importi complessivi a 40.000 euro.
In altre parole, abbracciando la prima tesi, la base imponibile sarebbe in ogni caso di importo inferiore a 40.000 €, in quanto si dovrebbe tenere sempre conto del successivo “abbattimento”;
Abbracciando invece la seconda tesi, che sembra essere quella prevalente, la base imponibile potrebbe essere anche pari a 40.000 €.
Pertanto l’importo di 40.000 euro quale limite massimo della “base imponibile” potrebbe ritenersi più coerente con il dettato normativo.
Inoltre non è stato ancora chiarito se, anche nei periodi d’imposta 2020-2022, l’applicazione del regime forfettario possa essere preclusiva: anche in questo caso sembrerebbe che la formulazione normativa escluda dal beneficio in esame soltanto i contribuenti che nel periodo d’imposta 2023 applicano il regime forfettario, in quanto alternativo alla nuova “flat tax”.
Ulteriori dubbi interpretativi potrebbero poi riguardare tutti quei contribuenti che hanno avviato la loro attività d’impresa/di lavoro autonomo dopo il 2020, e che, pertanto, non dispongono di tutti i dati del trimestre precedente per il confronto.
In tal caso, salvo difformi chiarimenti da parte dell’Agenzia delle entrate, ancora oggi non pervenuti, potrebbe ritenersi che il contribuente possa far riferimento anche alla sola annualità 2022, oppure al maggiore tra i redditi dichiarati negli anni 2021 e 2022.
Si ricorda, da ultimo che, per espressa previsione normativa, quando le norme di legge fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche della quota di reddito assoggettata all’imposta sostitutiva nell’ambito della così detta nuova “flat tax” incrementale.
Lo Studio resta a completa disposizione.
