DMZ AGGIORNA N.195 DEL 28 OTTOBRE 2021
Il nuovo Decreto ha rafforzato le sanzioni previste dal testo unico su salute e sicurezza, fino alla sospensione, in caso di gravi violazioni delle norme, dell'attività produttiva.
L'Inail potrà sospendere l’attività quando riscontra che almeno il 10% dei lavoratori risulti occupato in nero o in casi di grave violazione delle norme sulla sicurezza; per tutto il periodo di sospensione può essere vietato all'impresa di contrattare con la Pubblica amministrazione.
La precedente norma prevedeva la sospensione con il 20% dei lavoratori in nero o in casi di grave violazione delle norme sulla sicurezza.
Inoltre sono state equiparate le competenze della ASL a quelle dell’INAL, con la conseguenza che ora le Asl possiedono gli stessi poteri dell’Inail in materia di controllo sulla sicurezza sul lavoro.
Nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l’arresto fino a sei mesi e, nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare, con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro.
Un altro punto saliente del nuovo Decreto è il rafforzamento del SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro) in quanto verrà prevista una banca dati informatica unica per permettere il lavoro sinergico di Inail, Regioni e Asl.
Lo Studio resta a completa disposizione
