DMZ RICORDA N.216 DEL 29 NOVEMBRE 2021
OMAGGI
TRATTAMENTO FISCALE
In prossimità delle feste natalizie ricordiamo come vengono trattati, dal punto di vista fiscale, gli omaggi a clienti e ad altri soggetti.
Le spese sostenute dalle società/professionisti per i regali di Natale fatti ai propri clienti e ad altri soggetti sono considerate spese di rappresentanza e, conseguentemente, la deducibilità varia a seconda che i regali abbiano un valore unitario superiore o meno a € 50.
- valore unitario inferiore o pari a€ 50: sono sempre interamente deducibili. Nel caso di un regalo composto da più beni, il valore di € 50 deve essere riferito al valore complessivo del regalo e non al valore dei singoli beni che lo compongono (es. un cesto natalizio contenente 10 beni del valore di € 10 ciascuno, è considerato di valore unitario pari a € 100).
 - valore unitario è superiore a€ 50, le spese sono deducibili entro un limite variabile in relazione all'ammontare dei ricavi (vedi tabella).
 
L'eventuale eccedenza è indeducibile e non può essere recuperata negli anni successivi, salvo che per le imprese di nuova costituzione:
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 Ricavi (€)  | 
 Limite deducibile  | 
 Limite di spesa deducibile  | 
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 fino a 10 milioni  | 
 1,5%  | 
 150.000  | 
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 parte eccedente 10 milioni fino a 50 milioni  | 
 0,6%  | 
 150.000 + 240.000  | 
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 parte eccedente 50 milioni  | 
 0,4%  | 
 390.000 + (0,4% dell'eccedenza)  | 
Precisiamo che anche i buoni carburante possono essere oggetto di omaggi a cliente con gli stessi limiti e lo stesso trattamento fiscale sopra descritti.
Lo Studio resta a completa disposizione
