DMZ RICORDA N. 193 DEL 24 OTTOBRE 2022
Al fine di consentire di poter decidere come procedere in anticipo rispetto all’approssimarsi delle festività natalizie, riteniamo utile ricordare come vengono trattati, dal punto di vista fiscale, gli omaggi a clienti e ad altri soggetti.
Le spese sostenute da imprenditori e professionisti per i regali di Natale fatti ai propri clienti e ad altri soggetti, sono considerate spese di rappresentanza e, conseguentemente, la deducibilità varia a seconda che i regali abbiano un valore unitario superiore o meno a € 50.
- valore unitario inferiore o pari a€ 50: sono sempre interamente deducibili. Nel caso di un regalo composto da più beni, il valore di € 50 deve essere riferito al valore complessivo del regalo e non al valore dei singoli beni che lo compongono (es. un cesto natalizio contenente 10 beni del valore di € 10 ciascuno, è considerato di valore unitario pari a € 100).
- valore unitario è superiore a € 50: le spese sono deducibili entro un limite variabile in relazione all'ammontare dei ricavi (vedi tabella).
L'eventuale eccedenza è indeducibile e non può essere recuperata negli anni successivi, salvo che per le imprese di nuova costituzione:
|
Ricavi (€) |
Limite deducibile |
Limite di spesa deducibile |
|
fino a 10 milioni |
1,5% |
150.000 |
|
parte eccedente 10 milioni fino a 50 milioni |
0,6% |
150.000 + 240.000 |
|
parte eccedente 50 milioni |
0,4% |
390.000 + (0,4% dell'eccedenza) |
Precisiamo che anche i buoni carburante possono essere oggetto di omaggi a clienti o a terzi, con gli stessi limiti e lo stesso trattamento fiscale sopra descritti.
Lo Studio resta a completa disposizione
