DMZ AGGIORNA N. 177 DEL 30 SETTEMBRE 2022
Inps e Inail sono intervenuti con proprie Circolari (Inps n. 100/2022 e Inail n. 34/2022) per fornire indicazioni in merito all’incidenza della variazione sui debiti contributivi per omesso o ritardato versamento, a seguito dell’innalzamento, a decorrere dal 14 settembre 2022, da parte della Banca Centrale Europea, dei tassi di interesse principali sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema, pari all’1,25%.
Conseguentemente, a decorrere dal 14 settembre 2022, il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori e quello per la determinazione delle sanzioni civili sono i seguenti:
- 7,25%interesse dovuto per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori;
- 6,75%misura delle sanzioni civili.
A tal riguardo viene precisato che i piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modifiche.
In particolare, a decorrere dal 14 settembre 2022 si applica un tasso pari al 6,75% nelle seguenti ipotesi:
a) mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie;
b) evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa;
c) mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori.