DMZ AGGIORNA N. 189 DEL 18 OTTOBRE 2022
Con decorrenza dal 4 ottobre 2022 è cambiata la valutazione del rischio incendio nei luoghi di lavoro.
Il Ministero dell’Interno ha dettato i nuovi criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio e in emergenza e i requisiti degli Addetti al Servizio Antincendio (ASA), nonché le nuove regole per il controllo, la manutenzione degli impianti, attrezzature e il sistema antincendio.
A partire dal 4 ottobre 2022 gli addetti antincendio di qualunque tipologia di attività devono svolgere una formazione che preveda anche una parte pratica che prima era richiesta esclusivamente per le attività a rischio medio ed elevato.
Una delle principali novità del decreto riguarda i casi in cui scatta l’obbligo di predisporre il Piano di Emergenza.
Le nuove disposizioni prevedono che tutti gli interventi di manutenzione e tutti i controlli su impianti, attrezzature e altre misure di sicurezza antincendio dovranno essere effettuati esclusivamente da tecnici manutentori qualificati.
Tale documento dovrà essere presente nei seguenti casi:
- luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
- luoghi di lavoro che rientrano nell’Allegato I del DPR n. 151/2011 (ossia le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco);
- luoghi di lavoro aperti al pubblico, caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero di lavoratori.
A differenza di quanto previsto con il Dm 10 marzo 1998, quindi, anche i luoghi aperti al pubblico in cui possono essere presenti più di 50 persone contemporaneamente, risultano soggetti al Piano di Emergenza.
Cambia anche la frequenza di aggiornamento della formazione. Infatti, il nuovo decreto prevede che l’aggiornamento della formazione degli addetti antincendio andrà ripetuto con cadenza almeno quinquennale.
Lo Studio resta a completa disposizione