DMZ RICORDA N. 151 DEL 25 AGOSTO 2022
Dopo aver rivisto il quadro generale dell’agevolazione rivolta ai giovani under 36 per l’acquisto della prima casa, nel DMZ Aggiorna di oggi analizzeremo nuovamente le agevolazioni previste dalla norma.
Per gli acquisti non soggetti a IVA, non sono dovute:
- le imposte di registro;
- ipotecaria e
Per le compravendite soggette a IVA, oltre a non pagare le imposte di registro, ipotecaria e catastale, viene concesso un credito d'imposta di ammontare pari all'IVA pagata al venditore, che può essere utilizzato:
- per pagare imposte (registro, ipotecaria, catastale) su successioni e donazioni dovute su atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
- per pagare l'IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentare dopo la data dell'acquisto agevolato;
- per compensare somme dovute tramite mod. F24, in cui va indicato il codice tributo 6928.
Per i finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo non è dovuta l'imposta sostitutiva.
Chi richiede le agevolazioni under 36 senza avere i requisiti specifici (per esempio, valore ISEE superiore a quello richiesto), ma che ha, comunque sia, diritto alle agevolazioni prima casa, subisce le seguenti conseguenze:
- subisce il recupero di tale imposta (nella misura del 2%) e delle imposte ipotecaria e catastale (nella misura fissa di 50 euro ciascuna); per gli atti soggetti a imposta di registro,
- per gli acquisti soggetti a IVA, oltre a dover pagare le imposte di registro, ipotecaria e catastale, deve restituire il credito d'imposta usufruito, se lo ha già utilizzato (con applicazione di sanzioni e interessi). Rimane dovuta l'IVA con aliquota del 4%.