DMZ AGGIORNA N.206 DEL 15 NOVEMBRE 2021
Il Codice della Crisi di Impresa ha ampliato il numero di società a responsabilità limitata per le quali diventa obbligatoria la nomina del collegio sindacale, del revisore legale o società di revisione.
In precedenza, infatti, solo le imprese di medio-grandi dimensioni avevano l'obbligo di munirsi di appositi organi con il compito di controllare l'operato degli amministratori e, più in generale, il corretto funzionamento dell'impresa.
Il legislatore ha ritenuto opportuno portare anche le imprese di minori dimensioni ad adottare un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato che consenta di individuare tempestivamente situazioni di crisi, in modo da consentire continuità aziendale e allo scopo di non danneggiare l’intero tessuto economico.
Alla luce di suddetta variazione, sono tenute a tale nomina dell’organo di controllo anche le s.r.l. e le cooperative che:
- redigono il bilancio consolidato;
 - controllano una società obbligata alla revisione legale;
 - abbiano superato, per due esercizi consecutivi, almeno uno dei parametri stabiliti dall' 2477 codice civile, ossia:
 - attivo patrimoniale: 4 milioni di euro;
 - ricavi da vendite e prestazioni: 4 milioni di euro;
 - numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.
 
La nomina del revisore o dell'organo di controllo nelle s.r.l. e nelle cooperative deve avvenire entro la data di approvazione dei bilanci 2022,
Data la proroga introdotta, i parametri da prendere in considerazione sono ora quelli desumibili dai bilanci 2021 e 2022.
L'obbligo viene meno quando, per tre esercizi consecutivi, non è stato superato alcuno dei predetti limiti.
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