DMZ AGGIORNA N. 134 DEL 11 LUGLIO 2024

A seguito dell’introduzione del quadro W nel 730/2024 per il periodo d’imposta 2023, non è più prevista la possibilità, per i soggetti che possono inviare tale dichiarativo, di presentare il 730 allegando al medesimo il quadro RW del modello Redditi, ma necessitano al contempo di procedere con il monitoraggio fiscale dei beni detenuti all’estero (e delle cripto-attività).

In sostanza, il quadro RW del modello Redditi non può più essere presentato come “allegato” al 730: questa è la regola che vale a partire dal 2024, quindi con riguardo alle dichiarazioni per il 2023 (e in avanti), che consegue al fatto che nel modello 730/2024 ha debuttato il nuovo quadro W, che deve infatti essere compilato dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione, per l’adempimento degli obblighi di comunicazione previsti dal monitoraggio fiscale.

Monitoraggio che, lo si ricorda, a seguito di quanto stabilito dalla “Legge di Bilancio 2023”, riguarda anche per le cripto-attività, per le quali le istruzioni al modello 730 per il periodo d’imposta 2023 indicano che le stesse vanno dichiarate se detenute attraverso “portafogli”, “conti digitali” o altri sistemi di archiviazione o conservazione.

Il nuovo quadro W del modello 730 andrà dunque compilato, da parte delle persone fisiche, sia con riferimento al monitoraggio fiscale, sia per liquidare le imposte patrimoniali correlate al possesso degli investimenti e attività estere, ossia:

  1. l’IVIE per i beni patrimoniali situati all’estero;
  2. l’IVIE per i prodotti finanziari, i conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero;

nonché l’imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività – parimenti neo-introdotta dalla “Legge di Bilancio 2023” – da adempiere per gli asset detenuti a partire dal 2023.


Il versamento di tributi anzidetti deve avvenire entro i termini previsti dalla legge (ordinariamente 01/07/2024 in quanto il 30 giugno cade di domenica, oppure 31/07/2024 con maggiorazione dello 0,4%), mediante modello F24 e senza l’intervento del sostituto d’imposta; il tutto, evidentemente, a meno che non abbia luogo la casistica del solo monitoraggio fiscale, alla quale non risulta correlato alcun versamento.

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