BBM AGGIORNA N. 165 DEL 11 SETTEMBRE 2026

Nel BBM Aggiorna di oggi si prosegue la trattazione del tema iniziato ieri.

Il pagamento tardivo di una rata del piano genera come conseguenza, il maturare a favore dell’Agente della Riscossione di due componenti che erodono l’importo dei pagamenti successivi: in primo luogo maturano gli oneri di riscossione, la cui incidenza percentuale varia in ragione del numero di giorni di ritardo maturati nel pagamento — ed in secondo luogo si vengono a generare gli ovvi interessi di mora, connessi con il tardivo pagamento pregresso.

La conseguenza pratica, quindi, è che il pagamento tardivamente effettuato viene splittato dal sistema che lo riclassifica in tre componenti: oneri di riscossione, interessi di mora e, per differenza, capitale da imputare alla rata.

Appare evidente che questa impostazione porta a far sì che benché il versamento, ancorché tardivo, sembri correttamente effettuato, quantomeno in termini di importo rispetto al piano di ammortamento dell’iscrizione a ruolo, nella realtà esso genera una scopertura nel piano stesso, ovvero una o più rate (a seconda di quanti sono i ritardi nei pagamenti effettuati) risultano non interamente pagate, con il rischio che questo possa condurre ad una inconsapevole decadenza dal piano.

Un profilo ancora non del tutto consolidato

Va detto, per completezza, che l’equiparazione fra pagamento tardivo privo di interessi di mora e rata omessa non è un principio inderogabile. La Corte di Giustizia Tributaria di Napoli, con la sentenza del 19 maggio 2025, si è pronunciata in senso diverso, escludendo che il solo ritardo nel versamento, privo dei relativi interessi moratori, valga automaticamente come mancato pagamento della rata ai fini del computo delle otto rate che determinano la decadenza, e valorizzando invece la buona fede del Contribuente e la regolarità con cui aveva proseguito i versamenti.

Si tratta, tuttavia, di una posizione che convive con un orientamento di segno opposto e più risalente della Corte di Cassazione, secondo cui il rispetto puntuale delle scadenze costituirebbe condizione inderogabile per la conservazione del beneficio, senza distinzioni fra tardività e omissione.

Finché il quadro giurisprudenziale non troverà un assestamento più uniforme, appare comunque sia prudente non fare affidamento sull’orientamento più favorevole e considerare, nella pratica, ogni rata pagata in ritardo e priva degli interessi di mora come una rata solo parzialmente onorata.

Da più parti, infatti, gli Autori di contributi pubblicati nelle varie testate della stampa specializzata, raccomandano al Contribuente di recarsi presso gli sportelli di ADER per corrispondere queste “differenze implicite nelle tardività commesse” così da regolarizzare il piano stesso.

Nel BBM Aggiorna di domani si proseguirà la trattazione del Tema iniziato ieri.

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