DMZ AGGIORNA N. 179 DEL 26 SETTEMBRE 2024

Il Decreto Legislativo del giugno scorso, recante la revisione del sistema sanzionatorio tributario, in molte ipotesi prevede una mitigazione delle sanzioni rispetto alle previsioni attualmente in vigore.


Preliminarmente si evidenzia che le nuove disposizioni sanzionatorie si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.


Secondo la precedente normativa, chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Inoltre, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione di cui è ridotta alla metà, con una ulteriore riduzione ad 1/15 per ogni giorno di ritardo in caso di versamenti effettuati nei 15 giorni successivi alla scadenza.


Per effetto delle modifiche  introdotte recentemente, la sanzione piena è ridotta al 25%. Ne consegue che in caso di ritardo non superiore a 90 giorni la sanzione è pari al 12,5% (la metà di quella piena). Analoga proporzionale riduzione si determina per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni.


La mitigazione delle sanzioni in parola si applica anche nei casi di liquidazione della maggior imposta, vale a dire, nei casi della liquidazione automatica delle liquidazioni, nonché nelle ipotesi di controllo formale delle stesse.


La riduzione dell’aliquota sanzionatoria impatta anche sul calcolo del ravvedimento operoso, in riferimento alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024, vale a dire in relazione ai versamenti che scadono da tale data.


È il caso, ad esempio, delle ritenute operate nel mese di agosto, nonché dell’iva a debito relativa a tale mese, da versare entro il 16 settembre 2024.

 

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