DMZ AGGIORNA N. 215 DEL 18 NOVEMBRE 2024
Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con il quale sono stati stabiliti i termini e le modalità di comunicazione delle opzioni per il regime speciale del ravvedimento, fornisce i primi chiarimenti in relazione all’ambito di applicazione del Ravvedimento speciale tombale.
Vengono confermate le ipotesi avanzate rispetto alle modalità di perfezionamento della sanatoria:
L’opzione si esercita, per ogni annualità, mediante la sola presentazione del modello F24 relativo alla prima o unica rata dell’imposta sostitutiva dovuta.
Per le società e le associazioni professionali in trasparenza fiscale e per le società di capitali che abbiano adottato il regime fiscale opzionale, il perfezionamento del Ravvedimento speciale si avrà con
il versamento della prima o unica rata dell’imposta sostitutiva dell’Irap da parte della società o associazione e, contestualmente, della prima o unica rata delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e relative addizionali da parte dei soci o associati,
ipoteticamente in ragione della propria quota di partecipazione rilevata nella singola annualità che si intende sanare.
Quest’ultima indicazione rappresenta un elemento di complessità in quanto moltiplica il numero dei versamenti necessari per il perfezionamento del Ravvedimento.
Inoltre aderire al ravvedimento Speciale Tombale non è una scelta individuale esercitata dal singolo socio o associato e la valorizzazione dell’imposta sostitutiva si basa sui dati desumili dalle dichiarazioni dei redditi delle società o associazioni in trasparenza fiscale, tanto più considerando che si tratta di una misura protettiva che esplica i propri effetti esclusivamente a favore della società o associazione e, solo indirettamente, nei confronti dei soci o associati.
In quest’ultimo caso, tuttavia:
il Ravvedimento speciale si perfeziona solo al verificarsi congiunto di tutti i versamenti dovuti a titolo di imposta sostitutiva, per società (ai fini Irap) e soci (ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali).
Il Provvedimento in commento, con il quale dovevano essere definite le modalità di comunicazione delle opzioni, del tutto a sorpresa non prevede alcuna ulteriore forma di comunicazione da trasmettere all’Amministrazione finanziaria:
Per il perfezionamento è sufficiente il versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive dovute.
Lo Studio resta a completa disposizione
