DMZ RICORDA N.228 DEL 16 DICEMBRE 2021
REDDITO LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO
PRINCIPIO DI CASSA ALLARGATO
ENTRO iL 12 GENNAIO 2022
Secondo il c.d. “principio di cassa allargato”, a norma dell’art. 51 del Tuir (testo Unico delle Imposte sul Reddito), si considerano percepiti nell’anno d’imposta anche i compensi in denaro e in natura corrisposti dai datori di lavoro a dipendenti e collaboratori entro il 12 gennaio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono.
Questo significa che entro il 12 gennaio 2022 devono essere pagati gli stipendi e i compensi relativi al mese di dicembre 2021 e precedenti, affinchè, dal punto di vista fiscale, possano essere considerati percepiti da lavoratori e collaboratori parasubordianti nell’anno 2021, quindi compresi nella prossima Certificazione Unica (CU).
Qualora la liquidazione delle retribuzioni e della tredicesima avvenga successivamente al 12 gennaio 2022, le stesse saranno incluse nei modelli relativi al 2022, da certificare con il modello CU 2023, e il relativo costo dovrà restare imputato a bilancio ma non potrà essere dedotto dalla base imponibile.
Al fine di evitare difficoltà di natura operativa e contabile, è importante che gli emolumenti del mese di dicembre 2021, come tutti quelli riferiti all’anno 2021, vengano corrisposti non oltre il 12 gennaio 2022.
La stessa regola sopraesposta si applica anche ai compensi pagati ai collaboratori coordinati e continuativi, compresi gli amministratori di società in conseguenza del fatto che i loro compensi sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente.
Pertanto, ai fini fiscali, in tutte le ipotesi in cui l’assemblea avesse deliberato di assegnare un compenso per l’anno 2021 agli amministratori, per poter essere detratto, non basta che sia registrato in contabilità come costo, ma dovrà essere verificato che tale importo sia stato corrisposto, al più tardi, entro la data del 12 gennaio 2022, termine ultimo assegnato dalla norma per considerare l’erogazione di competenza fiscale del 2021.
Si precisa che per i pagamenti effettuati tramite bonifici, la data da considerare è il giorno in cui il dipendente/amministratore/collaboratore entra nella disponibilità delle somme di denaro e non la data di effettuazione del bonifico.
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