DMZ AGGIORNA N. 71 DEL 19 APRILE 2022

 

REGIME DEL RIENTRO DEI “CERVELLI”:

LE MODALITÀ PER RICHIEDERE LA PROROGA

 

I lavoratori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia per svolgere attività di ricerca o docenza godono di un beneficio fiscale in base al quale soltanto il 10% dei redditi di lavoro dipendente o autonomo, relativi ad attività di ricerca o docenza svolte in Italia, concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Il regime originariamente aveva una durata di 4 anni, ma le modifiche apportate dall'art. 5 DL 34/2019 conv. in L. 58/2019 hanno:

  • incrementato la durata ordinaria da 4 a 6 anni;
  • previsto la proroga, in presenza di talune condizioni, per un totale di 8, 11 e 13 anni.

Per usufruire dell’incremento il soggetto dovrà esercitare l'opzione mediante il versamento, in unica soluzione, di un'imposta pari:

  • al 10% dei redditi di lavoro, autonomo o dipendente, oggetto dell'agevolazione, relativi al periodo precedente a quello di esercizio dell'opzione, qualora il soggetto abbia almeno un figlio minorenne, o è divenuto proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia successivamente al trasferimento o nei dodici mesi precedenti, ovvero ne diviene proprietario entro 18 mesi dalla data di esercizio dell'opzione;
  • al 5% dei redditi di lavoro, autonomo o dipendente, oggetto dell'agevolazione relativi al periodo precedente a quello di esercizio dell'opzione, qualora abbia almeno tre figli minorenni e diventi o sia divenuto proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento o nei dodici mesi precedenti, ovvero ne diviene proprietario entro 18 mesi dalla data di esercizio dell'opzione.

L'imposta va versata tramite F24 entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell'agevolazione.

I dipendenti che vogliono prorogare il regime devono, oltre ad effettuare il pagamento, inviare una richiesta al datore di lavoro entro gli stessi termini previsti per il pagamento dell'imposta.

I datori di lavoro, ricevuta la comunicazione, opereranno le ritenute fiscali sul 10% del reddito del ricercatore o docente dal periodo di paga successivo al ricevimento della comunicazione, effettuando il conguaglio a fine anno oppure alla cessazione del rapporto.

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