DMZ AGGIORNA N. 22 DEL 1 FEBBRAIO 2023

La nuova disposizione relativa al regime forfettario, dettata dalla manovra finanziaria 2023, prevede che, se nel periodo di applicazione, il contribuente incassa ricavi o compensi per un importo superiore a 100.000 euro, il regime forfettario stesso cessa nell’anno medesimo, anche se Invece l’Iva è dovuta subito, a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.

L’applicazione di questa nuova disposizione presenta alcune criticità.


I primi dubbi riguardano la necessità di “ragguagliare ad anno” anche il predetto limite di 100.000 euro, ma la soluzione sembra essere negativa. Infatti, tale necessità è prevista espressamente solo con riferimento alla soglia di ricavi e compensi, dal 1° gennaio 2023 pari a 85.000 euro, che consente di accedere o permanere nel regime forfettario.


La soluzione che porta a ritenere che NON occorra ragguagliare ad anno i 100.000 €, si desume ponendo a confronto  la disposizione che prevede espressamente  che il regime forfettario si applica ai professionisti e agli imprenditori individuali che hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori al limite di 85.000 euro, con quella che dispone che il regime forfettario cessa di avere applicazione nello stesso anno se i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro.

Non si fa menzione, quindi, almeno in questo caso, della necessità di operare il ragguaglio ad anno e la circostanza risulta decisiva per ritenere che tale limite debba essere considerato in valore assoluto.


Deve poi ancora considerarsi che, in base alla nuova disposizione,  per effetto dell’applicazione del predetto regime forfettario, il professionista non avrà subito, nel periodo precedente all’uscita dal forfait, alcuna ritenuta d’acconto.

Ciò anche nel caso in cui i compensi siano stati corrisposti in passato dal sostituto d’imposta.

A tal proposito deve osservarsi come non “sopravviva” alcun obbligo in capo ai sostituti di imposta che in precedenza, operando correttamente, non hanno operato le relative ritenute d’acconto.


Ne conseguirà, molto più semplicemente, che il contribuente uscito dal regime forfettario per effetto del superamento del limite di 100.000 euro, non avendo subito alcuna ritenuta d’acconto sarà obbligato a versare le imposte dovute a saldo in autoliquidazione entro il 30 giugno dell’anno di presentazione del modello Redditi.

Lo Studio resta a completa disposizione.

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