DMZ AGGIORNA N. 93 DEL 17 MAGGIO 2023
I diversi registri contabili che devono essere obbligatoriamente tenuti da chi esercita un’attività d’impresa in contabilità ordinaria, ossia:
- libro giornale,
- libro inventari,
- scritture ausiliarie di magazzino (se si raggiungono determinati volumi),
- registro dei beni ammortizzabili e
- registri Iva
sono stati interessati da recenti novità che riguardano la relativa tenuta e conservazione.
Il D.L. 73/2022 stabilisce infatti che si possa procedere con detti adempimenti, per tutti i tipi di registri, con sistemi elettronici e su qualsiasi supporto, considerando in ogni caso regolari tali modalità pur in difetto di trascrizione su supporti cartacei o di conservazione sostitutiva nei termini di legge.
Ciò, però, solamente se in sede di accesso, ispezione o verifica da parte dell’autorità fiscale tali registri:
- risultino aggiornati sui supporti elettronici, e
- siano stampati su richiesta degli organi procedenti e in loro presenza.
Tale modifica è intervenuta con lo scopo di semplificare la modalità di conservazione dei registri contabili, garantendo l’obbligo di stampa cartacea soltanto “all’atto del controllo e su richiesta dell’organo procedente”.
In precedenza, erano infatti già state introdotte alcune semplificazioni, nonostante esse non fossero state pienamente recepite dall’Agenzia delle Entrate.
Le modifiche di cui si è detto, apportate dal D.L. 73/2022 e operative a decorrere dal 20.08.2022, hanno quindi definitivamente superato la posizione restrittiva dell’ Amministrazione Finanziaria, stabilendo che la regolarità dei registri contabili elettronici venga estesa non solo al profilo della tenuta, ma anche a quello della conservazione (sempre a condizione che i verificatori possano richiedere, e vedere effettuata, la stampa in sede di controllo e verifica).
Nel DMZ Aggiorna di domani verrà trattato il tema dell’imposta di bollo su detti registri e come regolarizzare eventuali errori.
Lo Studio resta a completa disposizione
