DMZ AGGIORNA N. 165 DEL 22 SETTEMBRE 2023
Nel DMZ Aggiorna di oggi continuiamo ad illustrare il contenuto dei provvedimenti relativi all’attuazione dell’obbligo di comunicazione dei dati dei Titolari Effettivi, iniziato nei giorni scorsi, con particolare riguardo a chi può accedere ai dati e alle informazioni.
Possono accedere ai dati e alle informazioni:
- le autoritàdi cui all’articolo 21, D.Lgs 231/2007, senza alcuna restrizione.
Obbligo previsto: trasmissione di una autodichiarazione con cui viene attestato che l’accesso alla sezione autonoma e alla sezione speciale del registro è effettuato per il perseguimento delle sole finalità di contrasto dell’evasione fiscale.
- I soggetti obbligati, previo accreditamento, per la consultazione a supporto degli adempimenti inerenti all’adeguata verifica della clientela.
Obbligo previsto: segnalazione tempestiva alla CCIAA territorialmente competente di eventuali difformità tra le informazioni sulla titolarità effettiva ottenute mediante consultazione e quelle acquisite direttamente dal cliente in sede di adeguata verifica della clientela.
- Accesso da parte dialtri soggetti (pubblico) ai dati e informazioni relative a:
- imprese dotate di personalità giuridica e persone giuridiche private, a richiesta e senza limitazioni. L’accesso ha ad oggetto: il nome, il cognome, il mese e l’anno di nascita, il paese di residenza e la cittadinanza, nonché le condizioni da cui deriva lo status di titolare effettivo.
- Trust e gli istituti giuridici affini, su richiesta motivata di accesso nei casi in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere un interesse corrispondente ad una situazione giuridica tutelata.
L’accesso e la tutela dell’interesse dei contro interessati:
Per controinteressati si intendono coloro che nella comunicazione relativa alle informazioni attinenti alla titolarità effettiva indicano le circostanze eccezionali ai fini dell’esclusione dell’accesso.
Le circostanze eccezionali sono da individuarsi in tutte quelle situazioni in cui l’accesso ai dati e alle informazioni esponga il titolare effettivo ad un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione ovvero qualora il titolare effettivo sia una persona incapace o minore d’età.
Dopo aver inviato la richiesta di accesso motivata alla Camera di Commercio territorialmente competente, entro 20 giorni la CCIAA consente l’accesso o comunica il diniego a mezzo pec, nel caso di mancata comunicazione entro il termine predetto l’accesso si intende respinto.
La Camera di Commercio, una volta ricevuta la richiesta di accesso motivata la trasmette al controinteressato all’indirizzo pec da quest’ultimo comunicato.
Entro 10 giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, il controinteressato all’accesso può trasmettere, a mezzo pec, una motivata opposizione. La CCIAA valuta caso per caso le circostanze eccezionali che giustificano in tutto o in parte il diniego dell’accesso.
Il diniego motivato dell’accesso è comunicato al richiedente a mezzo pec entro 20 giorni dalla richiesta di accesso.
Nel prossimo DMZ Aggiorna verrà descritto come accedere ai dati e alle informazioni
Lo Studio resta a completa disposizione