DMZ AGGIORNA N. 57 DEL 20 MARZO 2024

Con l’approssimarsi del termine per l’approvazione dei bilanci al 31/12/2023, riteniamo opportuno affrontare un problema che probabilmente è passato inosservato ai soggetti che, pur essendo obbligati a nominare il revisore, non l’hanno fatto, soffermandoci su  quali sono i rischi effettivi che si corrono qualora non si provveda.

Come ormai noto, dopo un periodo fatto di conferme, smentite e di proroghe, le srl in possesso dei requisiti di legge previsti, avrebbero dovuto effettuare la nomina dell’organo di controllo o del revisore legale entro la data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2022.

A fronte della inattività di numerose SRL, molti Conservatori dei Registri delle imprese hanno iniziato ad attivarsi, inviando una lettera di sollecito, per evitare di comunicare direttamente al Tribunale di competenza l’omissione, relativamente alla nomina dell’organo di controllo o del revisore in capo alle Srl che hanno superato i limiti dimensionali previsti dal Codice civile.


I limiti a cui si fa riferimento sono quelli indicati dal CC (Codice civile), ossia:

  1. Attivo di Bilancio: € 4.000.000;
  2. Ricavi di Bilancio: € 4.000.000;
  3. Dipendenti occupati in media: 20;

Perché sia obbligatoria la nomina, va superato almeno uno dei già menzionati limiti per due esercizi consecutivi (2021 e 2022).

L’adempimento di nomina doveva esser posto in essere entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2022.


Per le Spa la nomina dell’organo di controllo è sempre obbligatoria, indipendentemente dai limiti dimensionali.

Sempre in base al Codice Civile, la mancata nomina dell’organo di controllo comporta una sanzione da € 1.032 a € 6.197 in capo ad ogni amministratore.


Nel caso dovesse essere il Tribunale competente a provvedere alla nomina dell’organo per conto della S.r.l., sarà lo stesso Tribunale a decidere in merito alla tipologia di organo (di controllo o di revisione) da nominare.

Si ricorda inoltre che, nel caso sia il Tribunale a dover provvedere alla nomina, sarà sua cura anche la designazione del professionista incaricato e il relativo compenso.


Per quanto attiene invece alla validità delle delibere adottate dalla società in mancanza della nomina dell’organo di controllo ove obbligatoria, si rimanda alla sentenza del tribunale di Catania  che ritiene nulla la delibera assembleare di approvazione del bilancio e quindi anche il relativo bilancio, la nullità della delibera può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse.
Il Tribunale di Milano invece ritiene annullabile la delibera di approvazione del bilancio e del bilancio medesimo, l’annullabilità può essere fatta valere dai soli soci dissenzienti, dagli amministratori e dai sindaci nel termine di 90 giorni.

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