DMZ RICORDA N. 228 DEL 14 DICEMBRE 2022

Entro il 16 dicembre 2022 i datori di lavoro devono versare, mediante Modello F24,  l'acconto dell'imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalla rivalutazione del TFR.

Ricordiamo che il fondo TFR, accantonato al 31 dicembre di ogni anno (escluse le quote maturate nell'anno stesso), deve essere rivalutato sulla base di un apposito coefficiente.

La rivalutazione si effettua alla fine di ciascun anno o al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Sulle rivalutazioni dei fondi per il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è dovuta

un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 17%

 

Il versamento dell'imposta è a carico del datore di lavoro o ente pensionistico e deve essere effettuata in due rate: l'acconto entro il 16 dicembre e il saldo entro il 16 febbraio dell'anno successivo.

Il versamento deve essere effettuato utilizzando il modello F24.

L'imposta sostitutiva non è dovuta per i contribuenti che aderiscono a una forma pensionistica complementare. In questo caso, infatti, il lavoratore è privo del TFR che viene interamente destinato al fondo pensione.

Il versamento dell'imposta è a carico del datore di lavoro o ente pensionistico.

L'acconto da versare a dicembre si può determinare utilizzando due metodi alternativi:

  • storico;

Metodo storico

Metodo previsionale

Il datore di lavoro/ente pensionistico deve calcolare l'acconto sul 90% delle rivalutazioni maturate nell'anno solare precedente, considerando anche le rivalutazioni relative ai TFR eventualmente erogati nel corso dell'anno

Il datore di lavoro/ente pensionistico deve determinare presuntivamente l'acconto dovuto sul 90% delle rivalutazioni che maturano nello stesso anno per il quale si versa l'acconto.

In questo caso, l'imponibile da utilizzare è dato dal TFR maturato fino a tutto il 31 dicembre dell'anno precedente relativo a tutti i dipendenti ancora in forza al 30 novembre dell'anno in corso

Esempio:

L'imponibile da utilizzare per il 2022 sarà calcolato sul TFR maturato fino al 31 dicembre 2021 facendo riferimento al numero dei dipendenti ancora in forza al 30 novembre 2022.

Il saldo dell'imposta sostitutiva, da versare entro il 16 febbraio 2023, si calcola prendendo come riferimento la fine dell'anno e applicando l'aliquota del 17% sulle rivalutazioni del TFR che si sono determinate nell'anno stesso.

L'importo da versare è al netto di quanto già versato in acconto.

 

Scadenze di pagamento dell’ Imposta sostitutiva TFR:

  • Acconto 16 dicembre 2022
  • Saldo 16 febbraio 2023

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