DMZ AGGIORNA N. 38 DEL 23 FEBBRAIO 2023

Continuiamo quanto analizzato ieri, facendo seguito a quanto già anticipato nei DMZ pubblicati nei primi giorni di gennaio 2023, subito dopo l’approvazione della La legge di Bilancio 2023, per riproporre in modo organico le misure introdotte per permettere al Contribuente di regolarizzare la propria posizione con l’Amministrazione Finanziaria:

  • definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2023, anche in Cassazione e a seguito di rinvio, in cui sono parte l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, aventi ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione), mediante il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Se il ricorso pendente è iscritto in primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90% del valore. Se vi è soccombenza dell’Agenzia fiscale, le controversie pendenti possono essere definite con il pagamento del 40% del valore della controversia, in caso di soccombenza dell’Agenzia nella pronuncia di primo grado e del 15% del valore, in caso di soccombenza della medesima Agenzia nella pronuncia di secondo grado.
  • conciliazione agevolata delle controversie tributarie: In alternativa alla definizione agevolata, è possibile definire - entro il 30 giugno 2023 - con un accordo conciliativo fuori udienza le controversie tributarie pendenti, aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle Entrate. All’accordo conciliativo si applicano le sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge (in luogo di 40% o 50% del minimo, ordinariamente previsto secondo il grado di giudizio in cui interviene la conciliazione), gli interessi e gli eventuali accessori; u rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione: Con la rinuncia agevolata si dispone il pagamento delle somme dovute per le imposte, gli interessi e gli accessori, ma con sanzioni ridotte ad un 1/18 del minimo previsto dalla legge;
  • rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione: Con la rinuncia agevolata si dispone il pagamento delle somme dovute per le imposte, gli interessi e gli accessori, ma con sanzioni ridotte ad un 1/18 del minimo previsto dalla legge;
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