BBM AGGIORNA N. 183 DEL 7 OTTOBRE 2026
Nel BBM Aggiorna di oggi si continua la trattazione del tema iniziato ieri.
Certificazione obbligatoria
L’INPS ha ribadito che, ai fini dell’esonero, sono valide esclusivamente le Certificazioni della parità di genere rilasciate dagli Organismi di certificazione accreditati, in conformità alla prassi UNI/PdR 125:2022, e che riportino il marchio UNI e quello dell’Ente di accreditamento.
Non deve essere confusa con la certificazione, la presentazione del Rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile previsto dal Codice delle pari opportunità.
La mera presentazione del rapporto biennale, anche quando effettuata volontariamente, non attribuisce il diritto all’esonero contributivo.
Per accedere al beneficio è necessaria la specifica Certificazione della parità di genere disciplinata dall’articolo 46-bis del d.lgs. n. 198/2006.
Beneficio spettante
L’INPS autorizza il datore di lavoro a beneficiare di un esonero in misura non superiore all’1% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore stesso, fermo restando il limite massimo di 50.000 euro su base annua per ciascun beneficiario.
Il limite dell’1% deve essere calcolato sulla contribuzione datoriale complessivamente dovuta sulla base dei dati indicati nella domanda.
Le risorse destinate alla misura sono tuttavia limitate.
Qualora le richieste complessivamente ammissibili determinino uno sforamento delle risorse disponibili, il beneficio può essere proporzionalmente ridotto. In questo caso, l’istanza viene contrassegnata con lo stato “Accolta parziale”.
Il datore deve quindi verificare l’importo effettivamente autorizzato dall’Istituto e non limitarsi a calcolare autonomamente l’1% della contribuzione.
Nel BBM Aggiorna di domani si continuerà la trattazione del tema iniziato ieri.
Lo Studio resta a completa disposizione.
