DMZ RICORDA N. 4 DEL 5 GENNAIO 2023

Oggi proseguiamo il tema iniziato lo scorso 4 gennaio 2023, analizzando l’argomento dal punto di vista della NON inerenza e inesistenza del costo di sponsorizzazione:

Nell'ambito dell'attività di accertamento espletata dall'Ufficio finanziario, assumono rilievo diverso le contestazioni di non inerenza del costo, già analizzate nel precedente DMZ Aggiorna, rispetto a quelle, molto più incisive, di inesistenza oggettiva dello stesso, che ipotizzano condotte penalmente rilevanti, concretizzandosi il reato di dichiarazione fraudolenta.

Per fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, si intendono le fatture emesse “a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi”.

In tale circostanza la regola sostanziale di riparto dell'onere della prova, stabilisce che  “chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”, per cui, secondo orientamento giurisprudenziale costante, una volta assolta da parte dell'Amministrazione finanziaria la prova, anche mediante elementi indiziari, dell'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente dimostrarne, di contro, l'effettiva esistenza.

Da parte sua il contribuente dovrà avvalersi dei più svariati mezzi di prova per dimostrare che l'operazione è effettivamente avvenuta; sul punto giova osservare che quest'ultima prova, a carico del contribuente, non potrà consistere, però, nella esibizione della fattura, nè nella sola dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, i quali vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire come reale un'operazione fittizia.

Conclusioni

Si è cercato di analizzare In estrema sintesi le problematiche connesse alle spese di sponsorizzazione, tracciando un netto confine tra il rilievo afferente la presunta non inerenza, rispetto a quello dell'inesistenza del documento fiscale, ad esse ancorato.

Molto spesso le strategie difensive si rilevano difficilmente realizzabili, in quanto il contribuente, già a monte, non ha operato secondo la dovuta diligenza e secondo quanto raccomandato più sopra,  cadendo nel fuorviante errore concettuale di ritenere che sia sufficiente la corretta contabilizzazione del costo, nei limiti di legge, e il pagamento delle prestazioni, per assicurarsi la deduzione del costo, per cui i principi enunciati più sopra, vanno rigorosamente rispettati per non incorrere, in sede di verifica fiscale, in comportamenti ritenuti scorretti da parte dei verificatori.

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