DMZ AGGIORNA N. 214 DEL 23 NOVEMBRE 2022
Superbonus - Dopo aver analizzato la riduzione dal 110% al 90% della detrazione spettante per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, nel DMZ Aggiorna di oggi vedremo le ulteriori novità introdotte dal Decreto aiuti-quater.
Per gli interventi effettuati sulle unità immobiliari unifamiliari, oppure su unità immobiliari “indipendenti e autonome” dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, il superbonus 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 marzo 2023 (prima era 31 dicembre 2022), a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo.
Quindi per coloro che hanno raggiunto la citata soglia del 30% al 30 settembre 2022, si incrementa l’orizzonte temporale entro il quale i lavori possono essere terminati fruendo dell’aliquota piena.
Una assoluta novità riguarda gli interventi posti in essere dalle persone fisiche, per i quali infatti, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, a partire dal 1° gennaio 2023, le nuove norme prevedono che la detrazione spetti nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, ma a condizione che l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito annuo di riferimento non superiore a 15.000 euro.
Infine, si sottolinea che potranno usufruire del Superbonus per gli interventi eseguiti solo le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari di cui siano proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento. Non avranno più possibilità di usufruirne gli affittuari o coloro che detengono gli immobili in comodato gratuito. In sostanza, per le persone fisiche il Superbonus non spetta più ai detentori degli immobili (es. locatari o comodatari) ma solo ai proprietari o ai titolari di altro diritto reale di godimento (usufrutto, abitazione, ecc).
Lo Studio resta a completa disposizione
