DMZ AGGIORNA N. 117 DEL 24 GIUGNO 2022
È stata pubblicata sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate la circolare n. 19, documento con il quale l’amministrazione finanziaria ha fornito chiarimenti in relazione alle modifiche normative che negli ultimi mesi hanno interessato bonus edilizi e l’opzione per la loro cessione.
Tra i vari chiarimenti forniti, nell’ultimo paragrafo, la circolare n. 19/2022 si occupa del nuovo adempimento che dispone che:
per i lavori di importo complessivo superiore a 70.000 euro, iniziati a far data dal 27 maggio 2022, i benefici previsti dai bonus edilizi possono essere riconosciuti solo se:
- nell’atto di affidamento dei lavori e
- nelle fatture
è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, argomento già affrontato nel nostro DMZ Aggiorna n. 106 del 09/06/2022.
Quindi il datore di lavoro che esegue opere di importo superiore a 70.000 euro, che voglia usufruire di bonus edilizi, deve indicare nel contratto di prestazione d’opera o di appalto (che contiene l’atto di affidamento dei lavori) che:
“i lavori edili, di cui all’allegato X al d.lgs. n. 81 del 2008, sono eseguiti in applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’articolo 51 del d.lgs. n. 81 del 2008.”
Nel paragrafo conclusivo della recente circolare l’amministrazione finanziaria precisa che tale obbligo deve essere rispettato anche nel caso in cui il contratto di affidamento dei lavori sia stipulato per il tramite di un General Contractor ovvero nel caso in cui i lavori edili siano oggetto di sub appalto.
In tali casi, per beneficiare di bonus edilizi, nel contratto di affidamento stipulato con un General Contractor, o con soggetti che si riservano di affidare i lavori in appalto, devono essere indicati i contratti collettivi che potranno essere applicati dalle imprese alle quali vengono affidati i lavori edili. Nei successivi contratti stipulati con tali soggetti e nelle relative fatture, dovrà poi essere indicato il contratto effettivamente applicato.