DMZ AGGIORNA N.199 DEL 04 NOVEMBRE 2021
La legge di conversione del Decreto Semplificazioni ha stabilito che:
- gli interventi volti alla eliminazione delle barriere architettoniche possono essere “trainati” nel Superbonus anche se effettuati congiuntamente agli interventi “trainanti” di miglioramento sismico (e non solo se effettuati congiuntamente agli interventi “trainanti” di efficienza energetica);
 - per gli interventi da realizzare, esclusi quelli di demolizione e ricostruzione, è sufficiente la presentazione della Comunicazione inizio lavori asseverata (CILA), senza che sia necessaria anche l'attestazione della regolarità dell'immobile.
 
La prima delle novità citate riguarda gli interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche, che possono beneficiare del Superbonus 110.
Per effetto delle modifiche indicate, per poter essere agevolati con il Superbonus 110, gli interventi in questione, possono essere eseguiti congiuntamente a uno degli interventi “trainanti” di efficienza energetica, oppure ad uno degli interventi “trainanti” di miglioramento sismico.
N.B. È bene precisare che, qualora gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche siano “trainati” da quelli di riqualificazione energetica, è necessario ottenere il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, mentre se sono “trainati” da quelli antisismici non è necessaria la riduzione della classe di rischio sismico dell'edificio.
In entrambe le suddette fattispecie, ai fini del Superbonus 110, gli interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche sono agevolati “anche ove effettuati a favore di persone di età superiore a sessantacinque anni”.
Nel DMZ Aggiorna di domani verrà analizzata l’altra novità introdotta dalla conversione in Legge del DL Semplificazioni, relativa al titolo abilitativo che consente la realizzazione degli interventi ammissibili al Superbonus 110.
Lo Studio resta a completa disposizione
