DMZ AGGIORNA N.201 DEL 08 NOVEMBRE 2021
La decadenza dei benefici fiscali della detrazione 110% potrà aversi “esclusivamente nei seguenti casi”:
- mancata presentazione della CILA;
 
- realizzo di interventi difformi rispetto a quelli oggetto della CILA, appositamente presentata;
 
- non corrispondenza al vero delle attestazioni che devono essere rese da tecnici abilitati, sui requisiti degli interventi di efficienza energetica e degli interventi di miglioramento sismico, nonché sulla congruità dei relativi costi per poter beneficiare del superbonus sulle spese.
 
Come osservato da autorevoli esperti, l'eventuale presenza di abusi sull'immobile oggetto dell'intervento, che è una situazione potenzialmente idonea ad esporre i proprietari a tutte le conseguenze di legge che ne discendono, sembrerebbe, comunque sia, non pregiudicare la possibilità di beneficiare del Superbonus 110.
Conseguentemente, non ci sarebbe decadenza dal beneficio, ferma restando l'esclusione da ogni tipo di responsabilità del progettista che ha presentato la “CILA Superbonus” priva dell'attestazione dello “stato legittimo” dell'immobile.
Si evidenzia infine che la modifica normativa in analisi sembrerebbe interessare esclusivamente gli interventi agevolabili con il Superbonus 110, con esclusione, quindi, degli interventi che, seppur analoghi dal punto di vista oggettivo, esulano dall'ambito di applicazione del Superbonus ma che, comunque sia, possono essere agevolati ai sensi di altre discipline agevolative: Ecobonus, Sismabonus, Bonus facciate o detrazione per il recupero edilizio.
Lo Studio resta a completa disposizione
