DMZ AGGIORNA N. 135 DEL 20 LUGLIO 2022
SUPERBONUS 110% - Continuiamo l’approfondimento sui lavori agevolabili rientranti nel superbonus 110% iniziato con il DMZ Aggiorna di ieri, analizzando nello specifico gli ulteriori due quesiti posti dal contribuente all’Agenzia delle Entrate attraverso l’interpello:
- nel caso in cui proceda anche alla sostituzione delle tapparelle e dei cassonetti, tale intervento sia autonomo rispetto a quello di sostituzione dei serramenti;
- possa beneficiare del superbonus per le spese relative all'installazione di un sistema oscurante anche nel caso di ampliamento della superficie totale degli infissi a seguito della sostituzione degli stessi o nel caso in cui decidesse di non sostituire i serramenti.
- L’Agenzia precisa che il superbonus spetta anche con riferimento alle spese sostenute per interventi sulle strutture accessorie agli infissi che hanno effetto sulla dispersione di calore quali, ad esempio, scuri o persiane, o che risultino strutturalmente accorpate al manufatto quali, ad esempio, cassonetti incorporati nel telaio dell'infisso nei limiti di spesa previsti da ciascuna disposizione normativa.
- In riferimento al secondo quesito, l’Agenzia chiarisce che qualora l’installazione delle chiusure oscuranti avvenga congiuntamente alla sostituzione del serramento l'intervento è da considerarsi in maniera unitaria.
Invece, la sostituzione delle chiusure oscuranti disgiunta dalla sostituzione dei serramenti e l'installazione delle schermature solari costituiscono interventi autonomi a fronte dei quali è possibile fruire dell’ecobonus. In tal caso, costituendo un intervento autonomo il limite massimo di detrazione ammissibile è pari a 60.000 euro per unità immobiliare.
Pertanto i predetti interventi sono ammessi al Superbonus come interventi trainati se eseguiti congiuntamente agli interventi trainanti e sempreché assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche o, ove non possibile il conseguimento della classe energetica più alta.