DMZ AGGIORNA N.200 DEL 05 NOVEMBRE 2021
Dopo aver analizzato, con il DMZ Aggiorna di ieri, la novità del Superbonus riguardante l’inclusione nell’agevolazione della rimozione delle barriere architettoniche, oggi verrà analizzata la seconda novità, cioè il “titolo abilitativo” che consente la realizzazione degli interventi ammissibili al Superbonus 110.
Per gli interventi da realizzare, esclusi quelli di demolizione e ricostruzione, è sufficiente la presentazione della Comunicazione inizio lavori asseverata (CILA), senza che sia necessaria anche l'attestazione della regolarità dell'immobile.
In particolare, al fine di semplificare e snellire il processo attuativo di tale agevolazione, è stato espressamente stabilito che gli interventi di cui all'art. 119 DL 34/2020 (esclusi quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici) sono realizzabili mediante Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), trattandosi di interventi edilizi che rientrano nell'ambito della manutenzione straordinaria.
Viene altresì previsto che, per tali interventi, la presentazione della CILA non richiede più l'attestazione dello stato legittimo dell'immobile (cioè l'assenza di violazione urbanistiche o l'eventuale esistenza di "tolleranze costruttive").
L'obbligo di attestare lo stato legittimo dell'immobile permane invece per gli interventi che, pur potendo beneficiare del Superbonus, comportano “la demolizione e la ricostruzione degli edifici”.
L'intervento del legislatore ha l'obiettivo dichiarato di ovviare ai principali limiti operativi riscontrati tra gli addetti ai lavori quali:
- l'asseverazione della conformità edilizia e urbanistica degli edifici oggetto di intervento e
- della necessaria e connessa consultazione dei documenti depositati agli atti presso gli uffici comunali.
Lo Studio resta a completa disposizione
