DMZ AGGIORNA N. 23 DEL 2 FEBBRAIO 2023
Si tratta dell’ennesima integrazione di questa disciplina in meno di tre anni dalla sua istituzione; infatti ricordiamo che fu introdotta nel 2020 - in piena emergenza pandemica - e solo negli ultimi due mesi tale disciplina è stata ritoccata dal D.L. 176/2022 e dalla Legge di bilancio 2023.
Le modifiche che sono state apportate dalla Legge di bilancio 2023 si vanno ad innestare sulle modifiche operate dal D.L. 176/2022, che ha previsto che gli interventi effettuati:
- dai condomini;
- dalle persone fisiche che detengono immobili fino a 4 unità;
- dalle persone fisiche;
- ONLUS, ODV, APSiscritte nei rispettivi registri,sono agevolati fino al 31 dicembre 2025.
Tuttavia, l’intensità dell’agevolazione scema con il trascorrere del tempo, infatti, le spese:
- sostenute entro il 31 dicembre 2022sono agevolate nella misura del 110%;
- che verranno sostenute entro il 31 dicembre 2023saranno agevolate nella misura del 90%;
- che verranno sostenute entro il 31 dicembre 2024saranno agevolate nella misura del 70%;
- che verranno sostenute entro il 31 dicembre 2025saranno agevolate nella misura del 65%.
In questo contesto la Legge di bilancio 2023 ha previsto che, limitatamente alle spese che verranno sostenute nel 2023, continuerà ad essere applicabile l’aliquota del 110% in relazione:
- agli interventi diversida quelli effettuati dai condomini per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulta presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell’articolo 119 del D.L. 34/2020;
- agli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente alla data del 19 novembre 2022, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata dall’amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui non vi sia l’obbligo di nominare l’amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l’assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 31 dicembre 2022, risulti presentata la CILA;
- agli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa tra il 19 novembre 2022 e il 24 novembre 2022, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata dall’amministratore del condominio o, nel caso in cui non vi sia l’obbligo di nominare l’amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l’assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 25 novembre 2022, risulti presentata la CILA;
- agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla data del 31 dicembre 2022risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.
Alla luce di quanto sopra, dunque, il legislatore, pur prevedendo delle condizionalità particolarmente stringenti, ha concesso ai contribuenti la possibilità di estendere il massimo beneficio in relazione ad alcuni interventi limitatamente al periodo d’imposta 2023.
Se non vi saranno ulteriori modifiche nei prossimi mesi, la disciplina del superbonus nel 2024 dovrebbe uniformarsi e la generalità degli interventi dovrebbe essere agevolata nella misura del 70%.
Da ultimo si sottolinea che è stato previsto che le ONLUS, ODV e APS possono fruire dell’agevolazione in relazione all’installazione di pannelli fotovoltaici (interventi trainati) ubicati in aree o strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, diversi dagli immobili sui quali sono realizzati gli interventi trainanti, a condizione che tali immobili siano situati all’interno di centri storici soggetti a vincoli ex articolo 136, comma 1, lett. b) e c) e articolo 142, comma 1, D.Lgs. 42/2004.
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