DMZ AGGIORNA N. 199 DEL 02 NOVEMBRE 2022
Le Dogane chiariscono che:
"I rivenditori di generi di monopolio non sono soggetti all’obbligo di accettare forme di pagamento elettronico relativamente alle attività connesse alla vendita dei generi di monopolio, valori postali e valori bollati".
Ricordiamo che il decreto sull'attuazione del PNRR ha anticipato di 6 mesi le sanzioni per coloro che NON accettano il pagamento tramite POS, anticipando così al 30 giugno 2022 la data di entrata in vigore dell'obbligo che originariamente era fissata al 1 gennaio 2023.
Perciò dal 30 giugno 2022 i soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi, anche professionali e non più dal 1° gennaio 2023, sono obbligati ad avere il Pos e ad accettare pagamenti elettronici.
In caso contrario, sarà applicata una sanzione pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione rifiutata.
Secondo il provvedimento delle Dogane sono ora esclusi da tale obbligo, i tabaccai.
Infatti le Dogane, partendo dalla considerazione che il rivenditore su questi beni percepisce un aggio con riferimento al prezzo di vendita al pubblico, escludono tali soggetti dall'obbligo in questione, poiché l’aggio percepito dal rivenditore per i beni indicati, "verrebbe parzialmente eroso dalle commissioni bancarie connesse all’utilizzo delle forme di pagamento elettronico", e il costo della transazione con moneta digitale non può essere traslato sull’acquirente.
Ricordiamo infatti che il prezzo di tali beni è determinato per legge o tramite convenzione.
Lo Studio resta a completa disposizione
