DMZ AGGIORNA N. 46 DEL 7 MARZO 2023

Entro il 16 marzo prossimo deve essere pagata la Tassa di Concessione Governativa Libri Sociali, da parte dei seguenti

Soggetti tenuti al versamento:

  • tutte le società di capitali;
  • le sedi secondarie delle società estere;
  • le società consortili;
  • le società in liquidazione e le società sottoposte a procedure concorsuali, sempre che permanga l’obbligo della tenuta dei libri vidimati.

 

Soggetti esclusi

- società cooperative;

- società di mutua assicurazione;

- società di capitali fallite;

- i consorzi tra imprese che non abbiano assunto la forma di società consortili;

- gli enti non economici, le associazioni e le fondazioni di volontariato.

Adempimento

L’ammontare della tassa dovuta dipende dal valore del capitale sociale o del fondo di dotazione al 1° gennaio dell’anno per il quale si effettua il versamento. È pari a:

- 309,87 euro, se il capitale sociale o il fondo di dotazione è inferiore o uguale a 516.456,90 euro;

- 516,46euro, se il capitale sociale o il fondo di dotazione è superiore a 516.456,90 euro.

 

Modalità

Il versamento per l’anno di inizio attività deve essere effettuato con bollettino di c/c postale n. 6007 intestato a “Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Bollatura Numerazioni Libri Sociali”, prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini IVA, su cui vanno riportati gli estremi di versamento.

Il versamento per gli anni successivi va effettuato, entro il 16 marzo di ciascun anno, utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, con il codice tributo “7085 – Tassa annuale vidimazione libri sociali “, indicando l’anno per il quale il versamento viene eseguito.

 

Sanzioni

Secondo l'Agenzia delle entrate, la sanzione per omesso o ritardato versamento è fissata nella misura dal 100 al 200% della tassa medesima con un minimo di 103 euro (art. 9 c. 1 DPR 641/72).

Secondo una parte della dottrina la corretta sanzione da applicare in caso di omesso versamento è pari al 30% dell'importo dovuto (art. 13 c. 2 D.lgs. 471/97).

Ravvedimento: è ammesso il ravvedimento operoso con riduzione della sanzione minima applicabile.

Lo Studio resta a completa disposizione.

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