DMZ AGGIORNA N. 66 DEL 4 APRILE 2022
Completiamo l’argomento del TFM, sviscerato sotto tutti gli aspetti, oggi in particolare in materia di trattamento fiscale e contributivo in capo all’amministratore.
Il prelievo fiscale in capo all’amministratore avviene secondo il principio di cassa in distinti momenti:
- al momento dell’erogazione del TFM, la società, in qualità di sostituto d’imposta, opererà una ritenuta a titolo di acconto del 20% sull’ammontare imponibile lordo delle indennità da corrispondere;
- successivamente:
- qualora sia stata manifestata opzione per la tassazione separata (fino a un limite massimo di un milione di euro), l’Amministrazione finanziaria provvederà, con successivo conguaglio, a liquidare e a iscrivere a ruolo l’imposta in via definitiva, sulla base dell’aliquota media corrispondente al reddito del biennio precedente;
- qualora sia manifestata, invece, l’opzione per la tassazione ordinaria, tale reddito concorrerà alla formazione del reddito complessivo del quadro RN della dichiarazione dei redditi dell’anno di percezione e la ritenuta liquidata a titolo di acconto verrà scomputata dall’imposta lorda dovuta dell’anno di percezione;
- se il diritto al TFM deriva da atto di data certa successiva all’inizio del rapporto o se la delibera di attribuzione è sprovvista di data certa, l’imposta a carico dell’amministratore deve essere determinata, senza possibilità di scelta, con la tassazione ordinaria.
Di solito si consiglia, per un’opportuna pianificazione fiscale e per effettuare una scelta consapevole tra tassazione ordinaria e tassazione separata, di effettuare un’analisi di convenienza tra le due predette modalità di tassazione, confrontando l’aliquota Irpef del quadro del modello redditi dell’anno di erogazione dell’indennità, con l’aliquota Irpef media del biennio precedente.
Aspetti contributivi (Gestione separata INPS)
Relativamente agli aspetti contributivi, considerando l’assimilazione fiscale dei redditi di collaborazione coordinata e continuativa a quelli di lavoro dipendente, l’Inps ha stabilito che il TFM, essendo un compenso di lavoro autonomo derivante da un rapporto di collaborazione, è da assoggettare al contributo previdenziale dovuto alla Gestione separata Inps entro il limite del massimale previsto, secondo il principio di cassa, ossia quando l’amministratore incassa il TFM a fine mandato. Dunque, ogni anno andrà ad abbattere il reddito aziendale, mentre il contributo previdenziale è rinviato al termine dell’accantonamento;
Il contributo previdenziale deve essere liquidato sull’importo totale dell’indennità da corrispondere, al lordo della ritenuta d’acconto del 20%.
Nel Dmz Aggiorna di domani, vedremo in dettaglio, il TFM nel caso di utilizzo della polizza assicurativa.
Lo Studio resta a completa disposizione
