DMZ AGGIORNA N. 67 DEL 5 APRILE 2022

TFM nel caso di utilizzo della polizza assicurativa:

Le   società   possono   stipulare   apposite   polizze   assicurative   a   garanzia   del   pagamento dell’indennità di fine mandato agli amministratori, determinando così sia un accantonamento graduale del TFM, sia un rendimento finanziario.

Tali  polizze  assicurative  possono  essere  stipulate  in  modo  individuale  o  collettivo e  possono prevedere, quale soggetto beneficiario:

  • direttamente l’amministratore o
  • la stessa società contraente,
  • che si impegna -  eventualmente - a  retrocedere  all’amministratore,  in  aggiunta  al  capitale rappresentante l’indennità di fine mandato dovutagli, anche il rendimento finanziario maturato.

 La  distinzione  tra  polizze  stipulate  in  favore  della  società  e  polizze  stipulate  in  favore dell’amministratore  incide,  sulla  disciplina  fiscale  applicabile  alla  somma erogata dall’assicurazione.

Per il percipiente:

 

il trattamento fiscale della somma derivante dalla polizza assicurativa stipulata per garantire la corresponsione del TFM  e a lui girata, deve essere scomposta e assoggettata a tassazione secondo distinte  modalità,  in  quanto  costituita  da  elementi  di  origine  diversa. 

Le  somme  versate all’amministratore, all’atto della cessazione del rapporto di mandato, si compongono, infatti, di una quota pari all’importo dovuto per statuto o delibera dei  soci,  e  di  un così detto rendimento  di  polizza, derivante dall’investimento dei premi versati.

  1. La prima componente, corrispondente al TFM, deve essere assoggettata a imposizione secondo quanto stabilito e sopra riportato.
  2. Diverso discorso, invece, deve essere fatto riguardo all’eventuale eccedenza, rispetto a tale somma, rappresentata dal così detto rendimento di polizza.

In quest’ipotesi occorre verificare se beneficiario diretto della polizza sia la società o l’amministratore:

  1. Nel primo caso (Società beneficiaria), il rendimento di polizza eventualmente “girato” all’amministratore da parte del datore di lavoro, in assenza di una previa determinazione contrattuale in tal  senso,  rappresenta  per  l’amministratore  un’erogazione  liberale,   come   tale imponibile  secondo  le  ordinarie aliquote progressive, mentre
  2. nell’ipotesi in cui sia stata pattuita fin dall’inizio la corresponsione all’amministratore anche del così detto rendimento di polizza, questo concorrerà, al netto della tassazione già subita dalla società, a formare  il TFM, scontando così la tassazione  per lo stesso prevista. Qualora invece il beneficiario della polizza stipulata per garantire il pagamento del TFM risultasse l’amministratore, il così detto “rendimento di polizza” sconta unicamente l’imposta sostitutiva del 26%.

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