DMZ AGGIORNA N. 65 DEL 3 APRILE 2022

Oggi proseguiamo la trattazione iniziata nei giorni scorsi, illustrando il trattamento fiscale in capo alla società (impresa erogante).

Gli accantonamenti al Fondo per le indennità di fine mandato a favore degli amministratori vengono inseriti  tra gli accantonamenti di quiescenza e previdenza, la cui deducibilità dal reddito d’impresa è prevista e disciplinata dall’articolo 105,  Tuir, denominato “Accantonamenti di quiescenza e previdenza”.

Ai fini dell’imposta IRES che grava sulle società di capitali, tali oneri sono deducibili in base al principio di competenza, prescindendo dal momento in cui l’indennità verrà effettivamente pagata.

L’Agenzia  delle Entrate ha  ribadito  in più occasioni che  “le indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono deducibili  per competenza.

Tali accantonamenti sono però deducibili  soltanto nel caso in cui l’indennità risulti prevista e deliberata con atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto.

Nel caso in cui tale condizione non sia soddisfatta, la società potrà dedurre il costo del TFM in base al criterio di cassa, nell’anno della sua effettiva erogazione.

Si elencano a  titolo  esemplificativo,  alcuni  strumenti atti a fornire il requisito della data certa indicati dall’Agenzia delle Entrate con Sua circolare n. 10/E/2007:          

  • redazione del verbale di assemblea che approva la concessione dell’indennità da parte di un notaio;
  • estratto notarile della delibera assembleare;
  • autentica notarile delle firme dei soci sul verbale di delibera;
  • registrazione della delibera dei soci presso l’Agenzia delle entrate;
  • invio della delibera assembleare all’amministratore a mezzo raccomandata in plico senza busta, in modo che lo scritto faccia corpo unico con il foglio sul quale il timbro postale stesso risulta a posto;
  • utilizzo di procedure  di  protocollazione  o  di  analoghi  sistemi  di  datazione  di  tipo  telematico,  con inalterabilità dei dati successiva all’annotazione;
  • l’invio del documento a un soggetto esterno, per esempio un organismo di controllo.

Oltre  alle  predette  metodologie  elencate  nel  citato  documento  sopra indicato, si  ritiene  che  possa  valere come modalità  di  riconoscimento  della  data  certa  anche:

  • la trasmissione della  delibera  tramite  Pec,
  • l’apposizione della firma digitale e della marca temporale sul verbale assembleare e
  • il deposito della delibera assembleare presso il Registro Imprese, in sede di nomina dell’amministratore.

Con riferimento alla deducibilità per l’impresa del TFM, la circolare n. 25/E/2012 ha confermato che rientrano tra le spese per il personale dipendente e assimilato tutti i compensi e i relativi oneri  sostenuti  per  collaboratori  coordinati  e  continuativi  e,  pertanto,  anche  quelli  per  la funzione  di  amministratore.  Pertanto,  il  TFM,  essendo  reddito  da  collaborazione  coordinata  e continuativa, assimilato al reddito da lavoro dipendente, è deducibile ai fini Ires e Irpef, mentre non è deducibile ai fini Irap.

Nel prossimo DMZ Aggiorna verrà analizzato Il trattamento fiscale e contributivo in capo all’amministratore (soggetto percettore).  

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