DMZ AGGIORNA N. 65 DEL 3 APRILE 2022
Oggi proseguiamo la trattazione iniziata nei giorni scorsi, illustrando il trattamento fiscale in capo alla società (impresa erogante).
Gli accantonamenti al Fondo per le indennità di fine mandato a favore degli amministratori vengono inseriti tra gli accantonamenti di quiescenza e previdenza, la cui deducibilità dal reddito d’impresa è prevista e disciplinata dall’articolo 105, Tuir, denominato “Accantonamenti di quiescenza e previdenza”.
Ai fini dell’imposta IRES che grava sulle società di capitali, tali oneri sono deducibili in base al principio di competenza, prescindendo dal momento in cui l’indennità verrà effettivamente pagata.
L’Agenzia delle Entrate ha ribadito in più occasioni che “le indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono deducibili per competenza.
Tali accantonamenti sono però deducibili soltanto nel caso in cui l’indennità risulti prevista e deliberata con atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto.
Nel caso in cui tale condizione non sia soddisfatta, la società potrà dedurre il costo del TFM in base al criterio di cassa, nell’anno della sua effettiva erogazione.
Si elencano a titolo esemplificativo, alcuni strumenti atti a fornire il requisito della data certa indicati dall’Agenzia delle Entrate con Sua circolare n. 10/E/2007:
- redazione del verbale di assemblea che approva la concessione dell’indennità da parte di un notaio;
- estratto notarile della delibera assembleare;
- autentica notarile delle firme dei soci sul verbale di delibera;
- registrazione della delibera dei soci presso l’Agenzia delle entrate;
- invio della delibera assembleare all’amministratore a mezzo raccomandata in plico senza busta, in modo che lo scritto faccia corpo unico con il foglio sul quale il timbro postale stesso risulta a posto;
- utilizzo di procedure di protocollazione o di analoghi sistemi di datazione di tipo telematico, con inalterabilità dei dati successiva all’annotazione;
- l’invio del documento a un soggetto esterno, per esempio un organismo di controllo.
Oltre alle predette metodologie elencate nel citato documento sopra indicato, si ritiene che possa valere come modalità di riconoscimento della data certa anche:
- la trasmissione della delibera tramite Pec,
- l’apposizione della firma digitale e della marca temporale sul verbale assembleare e
- il deposito della delibera assembleare presso il Registro Imprese, in sede di nomina dell’amministratore.
Con riferimento alla deducibilità per l’impresa del TFM, la circolare n. 25/E/2012 ha confermato che rientrano tra le spese per il personale dipendente e assimilato tutti i compensi e i relativi oneri sostenuti per collaboratori coordinati e continuativi e, pertanto, anche quelli per la funzione di amministratore. Pertanto, il TFM, essendo reddito da collaborazione coordinata e continuativa, assimilato al reddito da lavoro dipendente, è deducibile ai fini Ires e Irpef, mentre non è deducibile ai fini Irap.
Nel prossimo DMZ Aggiorna verrà analizzato Il trattamento fiscale e contributivo in capo all’amministratore (soggetto percettore).
Lo Studio resta a completa disposizione
