DMZ AGGIORNA N. 63 DEL 30 MARZO 2022

Oggi proseguiamo la trattazione iniziata nei giorni scorsi, illustrando la Disciplina fiscale e il trattamento contabile del TFM: 

Nella disciplina civilistica  non esiste alcuna norma che indichi l’importo massimo degli emolumenti da assegnare all’organo amministrativo né, tantomeno, l’importo massimo del  TFM.

Ciò potrebbe legittimare l’interpretazione secondo cui la determinazione di quanto assegnare agli amministratori, sia per la parte diretta sia per la parte differita, potrebbe essere una scelta discrezionale dell’assemblea dei soci.

È invece  consolidato l’orientamento   secondo  cui  l’Agenzia delle Entrate  può  valutare  la congruità  dei  costi  esposti  nel  bilancio  e  nelle  dichiarazioni  dei  redditi  e  procedere  alla  loro rettifica, anche se non ricorrano irregolarità nella tenuta delle scritture contabili o vizi degli atti compiuti nell’esercizio d’impresa. 

Negli  ultimi 20 anni, in  più  occasioni, la  Cassazione ha  affermato  che  l’Agenzia delle Entrate può  negare  la deducibilità di quei costi che appaiano sproporzionati ai ricavi e all’oggetto dell’impresa.

Con riferimento al momento di costituzione della spettanza del TFM, la delibera assembleare è atto  assolutamente  necessario,  sia  al  fine  di  escludere  ogni  possibile  contestazione  di  natura civilistica  tra  amministratore  e  società, sia  per  legittimare  la  deducibilità  fiscale in  capo  alla società.

 

La delibera deve essere antecedente o contestuale all’atto di nomina.

Ogni  mandato  amministrativo,  anche  se  riferito  al  medesimo  soggetto,  è  autonomo  e  distinto  da quello precedente, in quanto fondato su un separato e diverso atto di volontà, costituito da un atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto tra amministratore e società.

Nella prassi aziendale più comune, il TFM:

  • viene attribuito alla nomina dell’amministratore e
  • diviene esigibile all’atto di cessazione della carica,
  • salvo diverso accordo  o
  • rinuncia da parte dello  stesso amministratore con atto avente forma scritta e data certa.

La delibera non è sufficiente ad escludere il diritto per l’Agenzia delle Entrate di sindacare in merito alla congruità dei compensi approvati a favore degli amministratori, se stabiliti in misura  eccessiva  rispetto  alla  dimensione  e  alla  redditività  della  società. 

Lo Studio DMZ resta a vostra disposizione.

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