DMZ AGGIORNA N. 63 DEL 30 MARZO 2022
Oggi proseguiamo la trattazione iniziata nei giorni scorsi, illustrando la Disciplina fiscale e il trattamento contabile del TFM:
Nella disciplina civilistica non esiste alcuna norma che indichi l’importo massimo degli emolumenti da assegnare all’organo amministrativo né, tantomeno, l’importo massimo del TFM.
Ciò potrebbe legittimare l’interpretazione secondo cui la determinazione di quanto assegnare agli amministratori, sia per la parte diretta sia per la parte differita, potrebbe essere una scelta discrezionale dell’assemblea dei soci.
È invece consolidato l’orientamento secondo cui l’Agenzia delle Entrate può valutare la congruità dei costi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni dei redditi e procedere alla loro rettifica, anche se non ricorrano irregolarità nella tenuta delle scritture contabili o vizi degli atti compiuti nell’esercizio d’impresa.
Negli ultimi 20 anni, in più occasioni, la Cassazione ha affermato che l’Agenzia delle Entrate può negare la deducibilità di quei costi che appaiano sproporzionati ai ricavi e all’oggetto dell’impresa.
Con riferimento al momento di costituzione della spettanza del TFM, la delibera assembleare è atto assolutamente necessario, sia al fine di escludere ogni possibile contestazione di natura civilistica tra amministratore e società, sia per legittimare la deducibilità fiscale in capo alla società.
La delibera deve essere antecedente o contestuale all’atto di nomina.
Ogni mandato amministrativo, anche se riferito al medesimo soggetto, è autonomo e distinto da quello precedente, in quanto fondato su un separato e diverso atto di volontà, costituito da un atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto tra amministratore e società.
Nella prassi aziendale più comune, il TFM:
- viene attribuito alla nomina dell’amministratore e
- diviene esigibile all’atto di cessazione della carica,
- salvo diverso accordo o
- rinuncia da parte dello stesso amministratore con atto avente forma scritta e data certa.
La delibera non è sufficiente ad escludere il diritto per l’Agenzia delle Entrate di sindacare in merito alla congruità dei compensi approvati a favore degli amministratori, se stabiliti in misura eccessiva rispetto alla dimensione e alla redditività della società.
Lo Studio DMZ resta a vostra disposizione.
